Pagine

lunedì 22 dicembre 2008

Civile: fideiussione, surrogazione del fideiussore

FIDEIUSSIONE - SURROGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - OGGETTO E CONTENUTO
Con la sentenza n. 29216 del 2008 la S.C. ha stabilito che il fideiussore il quale, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del creditore principale, manifesti la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei diritti vantati verso il debitore, subentra anche nelle garanzie del credito concesse da terzi in favore del creditore originario, ma solo a condizione che queste ultime fossero accessorie e dipendenti rispetto all’obbligazione principale adempiuta dal fideiussore.
Pertanto, se il debitore aveva ceduto al creditore originario, a scopo di ulteriore garanzia, un proprio credito verso terzi, il pagamento dell’obbligazione non fa acquistare al fideiussore la titolarità del credito ceduto, ed il medesimo fideiussore non può di conseguenza pretenderne l’adempimento da parte del terzo.
La fattispecie decisa dalla S.C. aveva ad oggetto una articolata vicenda nella quale un istituto di credito aveva concesso ad una impresa privata un finanziamento, finalizzato all’acquisto dei mezzi necessari per l’esecuzione di un appalto di opere pubbliche. A scopo di garanzia, l’appaltatore aveva concesso al finanziatore una fideiussione prestata da una impresa assicuratrice, e gli aveva inoltre ceduto i propri crediti futuri nei confronti del committente.
Verificatosi il fallimento dell’appaltatore, e pagata la fideiussione da parte dell’assicuratore, questi aveva esercitato l’azione di surrogazione (ex art. 1205 c.c.) nei confronti del committente, asserendo che per effetto del pagamento era subentrato nella posizione del finanziatore, ed aveva quindi acquistato la qualità di cessionario del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto. La S.C. in applicazione del principio sopra riassunto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa dell’assicuratore.

Nessun commento: