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lunedì 1 dicembre 2008

C.d.S. Eccesso di velocità e contestazione immediata

Se l’infrazione per eccesso di velocità è accertata su strade non indicate “come pericolose” dal Prefetto con apposito decreto, il relativo verbale va contestato immediatamente all’automobilista pena l’illegittimità.

E’ questo il principio con cui il GdP di Lecce, Avv. Nicola Brunetti, ha annullato con sentenza depositata lo scorso 13 ottobre il verbale elevato, attraverso autovelox, per eccesso di velocità dai VV.UU. di Lecce, sulla strada Lecce – Lequile.

Secondo il Giudice di Pace, l’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni elevate attraverso autovelox nel solo caso di strade indicate come pericolose dal Prefetto competente con apposito decreto.

Viceversa, nel caso del ricorrente non risulta dagli atti che la strada Lecce - Lequile ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica. Pertanto, al fine di evitare la lesione del diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni, l’infrazione andava contestata immediatamente al ricorrente, così come previsto sia dall’art. 200 comma 1 del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1 Febbraio - 3 Aprile 2000, n. 4010.

Inoltre, il Giudice ha censurato anche il modus operandi dei VV.UU. di Lecce che non hanno indicato i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, quando invece questi a norma del CdS “devono essere, con congrua e non generica né preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore”.

Nel verbale impugnato si legge infatti: “Velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità”.

Tale motivazione oltre che generica e “standardizzata”, ha proseguito il Giudice appare confusa e contraddittoria perché non è dato capire se l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché l’apparecchiatura consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era impegnata in altra contestazione.

Ha infine concluso il giudice rilevando come non può ignorarsi che presso l’Ufficio del Giudice di Lecce pendono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni.

Fonte:Altalex.com

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