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lunedì 15 settembre 2008

Diritto Sportivo - Modificati gli artt. 29,30 e 46 del Codice

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/L
DEL 21 LUGLIO 2008
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
29/51
Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26/A della F.I.G.C., pubblicato in data 18 Luglio
2008:
Comunicato Ufficiale n. 26/A
Il Consiglio Federale
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
testo riportato nell’allegato sub A).
Pubblicato in Firenze il 21 Luglio 2008
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli
All. sub A)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici
sportivi nazionali e in Giudici sportivi
territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono
giudici di primo grado competenti per i
campionati e le competizioni di livello
nazionale, nonché per le attività agonistiche
direttamente organizzate dalla LND. I Giudici
sportivi territoriali sono giudici di primo grado
competenti per i campionati e le competizioni
di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
in ordine ai fatti, da chiunque commessi,
avvenuti nel corso di tutti i campionati e le
competizioni organizzate dalle Leghe e dal
Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla
base delle risultanze dei documenti ufficiali e
dei mezzi di prova di cui all’art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima
istanza sulla regolarità dello svolgimento delle
gare, con esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottate in campo dall’arbitro, o che siano
devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di
questi ai sensi della regola 5 del Regolamento
di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti
ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni
del reclamo e la relativa tassa devono essere
trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i
festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla regolarità del campo di giuoco (porte,
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. INVARIATO
misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle
risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da
specifica riserva scritta presentata all’arbitro
dalla società prima dell’inizio della gara,
ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in
cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara
o per altre cause eccezionali, formulate dal
capitano della squadra interessata, che l’arbitro
deve ricevere alla presenza del capitano
dell’altra squadra, facendone immediata
annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo
deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del
giorno feriale successivo a quello della gara alla
quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e
la relativa tassa devono essere trasmesse nel
termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello
in cui si è svolta la gara .
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, salvo quanto previsto
dall’art. 46, comma 3.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è
instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei
documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferisce. Le
motivazioni del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmesse nel termine di tre
giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è
svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e
play-out il reclamo con la tassa e le relative
motivazioni deve essere presentato entro le ore
24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza
di un rappresentante dell’AIA con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica. In caso
di assenza o impedimento, i giudici sportivi
sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai
quali è possibile delegare la competenza su
6. INVARIATO
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5.
8. INVARIATO
9. INVARIATO
particolari campionati, nell’ambito della
rispettiva Lega, Comitato o Divisione.
Art. 30
Commissioni disciplinari
Art. 30
Commissioni disciplinari
1. La Commissione disciplinare nazionale è
giudice di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello nazionale, per le questioni che
riguardano più ambiti territoriali, nei
procedimenti riguardanti i dirigenti federali
nonché gli appartenenti all’aia che svolgono
attività in ambito nazionale e nelle altre materie
previste dalle norme federali; è altresì giudice
di secondo grado sui ricorsi presentati avverso
le decisioni delle Commissioni disciplinari
territoriali nei procedimenti instaurati su
deferimento del Procuratore federale. Le
Commissioni disciplinari territoriali sono
giudici di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello territoriale, nei procedimenti riguardanti
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito territoriale e nelle altre materie previste
dalle norme federali, nonché giudici di secondo
grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni
dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto
previsto dall'art. 44, comma 1.
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in
prima istanza anche in ordine alle sanzioni di
natura non economica irrogate o proposte dalla
società ai loro tesserati non professionisti e
giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il
procedimento instaurato su reclamo del
tesserato deve essere proposto entro il settimo
giorno successivo alla data in cui è pervenuta al
tesserato la comunicazione del provvedimento.
Il reclamo deve essere accompagnato dalla
relativa tassa.
3. La Commissione disciplinare nazionale è
composta da almeno quindici componenti,
compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di
cui uno vicario che svolge le funzioni del
Presidente in caso di impedimento di
quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli
dal medesimo. La Commissione disciplinare
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
territoriale è composta da almeno sette
componenti, compresi un presidente e un vice
presidente che svolge le funzioni del presidente
in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle
eventualmente delegategli dal medesimo.
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti.
5. Il Presidente di ciascuna commissione
disciplinare definisce preventivamente la
composizione dei singoli collegi giudicanti, con
l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine
del giorno.
6. Il Presidente della Commissione disciplinare
nazionale dispone i casi in cui alla riunione del
collegio debbano partecipare in soprannumero i
due componenti aggiunti con competenze
specifiche in materia gestionale.
7. Le Commissioni disciplinari giudicano con
l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con
funzioni consultive in materia tecnicoagonistica.
8. Per il procedimento di prima istanza,
pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare
competente, il Presidente, accertata l’avvenuta
notificazione alle parti a cura della Procura
federale dell’atto di contestazione degli
addebiti, da eseguire con le modalità previste
dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso
di convocazione per la trattazione del giudizio,
con l’avvertimento che gli atti rimangono
depositati fino a cinque giorni prima della data
fissata per il dibattimento e che, entro tale
termine, le parti possono prenderne visione,
richiederne copia, presentare memorie, istanze e
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento
di quest’ultimo, dal componente più anziano nella
carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più
anziano di età
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
8. INVARIATO
quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
9. Il termine per comparire innanzi all'Organo
della giustizia sportiva non può essere inferiore
a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di
ricezione dell'avviso di convocazione.
9. INVARIATO
ART. 46
Norme procedurali
ART. 46
Norme procedurali
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati
con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice
sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo a quello della gara alla quale si
riferiscono. La motivazione del reclamo e la
relativa tassa devono essere trasmessi entro il
settimo giorno successivo allo svolgimento
della gara stessa. Copia del ricorso deve essere
inviata alla società controparte, con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi
dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio
alla controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli
conseguiti sul campo e, come tali, indicati
dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli
stessi siano modificati:
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su
impugnativa di chi vi sia legittimato;
b) dalla Commissione disciplinare territoriale,
su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
c) dalla Commissione disciplinare territoriale a
seguito di deferimento della Procura federale;
d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti alla Commissione disciplinare
territoriale nel termine di sette giorni dallo
svolgimento della gara stessa. Nelle gare di
play-off e play-out il reclamo con la tassa e le
relative motivazioni deve essere effettuato entro
le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla
gara.
4. I ricorsi di secondo grado devono essere
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2 e 3, devono essere preannunciati con
le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferiscono. La
motivazione del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmessi entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento della gara stessa.
Copia del ricorso deve essere inviata alla
società controparte, con lettera raccomandata o
mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38,
comma 7. L’attestazione dell’invio alla
controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. INVARIATO
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette
giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle
gare di play-off e play-out il reclamo con la
tassa e le relative motivazioni deve essere
effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo alla gara
4. INVARIATO
proposti alla Commissione disciplinare entro il
settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il
quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare.
5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei
soli casi in cui il gravame verta su episodi e
circostanze che possano modificare il risultato
conseguito, deve essere inviata copia del
reclamo alla controparte con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, a norma
dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio deve essere allegata al
reclamo.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, la partecipazione a gare di calciatori
squalificati o comunque non aventi titolo,
comporta provvedimenti disciplinari a carico
della società e del tesserato, applicabili con il
solo rispetto dei termini di prescrizione di cui
all'art. 25 del presente Codice.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente
Titolo, si applicano le disposizioni generali di
cui al Titolo IV.
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO

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