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venerdì 5 settembre 2008

Condominio - Classamento e attribuzione della rendita catastale di un area condominiale - Attribuzioni dell'amministratore

L'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c. fa obbligo all'amministratore del condominio di «compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio». L'art. 1131 c.c., a sua volta, attribuisce all'amministratore il potere di rappresentanza attiva «nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea».
Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1 del c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra un'apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge - e propriamente dall'art. 1130 - le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria (Cass., sez. II civile, sentenza n. 11272 del 22 novembre 1990 ).
L'impugnazione dell'avviso di attribuzione di rendita catastale all'unità immobiliare in esso descritta non rientra di certo nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130, n. 4 c.c. il classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale non arrecano infatti pregiudizio alcuno alla parte comune dell'edificio.
L'amministratore, quindi, in mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non era legittimato a presentare ricorso avverso l'atto impugnato.
Il ricorso poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire deve pertanto essere rigettato.
(Nella specie l'amministratore chiese l'annullamento dell'impugnato «avviso di attribuzione di rendita... con ritorno allo stato precedente dei fatti».
Precisando che «la richiesta di cambio di destinazione di area condominiale indivisa a frazionamento in posti auto» venne presentata dall'amministratore in carica senza essere stata in alcun modo deliberata da alcuna assemblea ordinaria e/o straordinaria.)

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