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venerdì 12 settembre 2008

Corte Europea dei diritti dell'Uomo Sentenza del 10/06/2008

PENA - ESECUZIONE - GRAVE INFERMITA' FISICA - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento

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