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venerdì 12 settembre 2008

Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sentenza del 17/07/2008

FISCALITA' - SESTA DIRETTIVA IVA - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI - CONTROLLO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI - CONDONO - INADEMPIMENTO DELL'ITALIA

La Corte di Giustizia ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una rinunzia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta (anni compresi fra il 1998 ed il 2001), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra degli affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'art. 10 del Trattato CE. Secondo la Corte, in particolare, se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà nell'applicazione dei mezzi a loro disposizione, essi sono tenuti, tuttavia, a garantire una effettiva riscossione delle risorse proprie della Comunità e a non creare significative differenze nel modo di trattare i contribuenti. La legge italiana, invece, induce i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivo, o a versare una somma forfettaria, invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione. Ne consegue che lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che beneficiano del condono fiscale conduce ad una quasi-esenzione fiscale che, per la sua entità, pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e danneggia il mercato comune.

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