Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.01.2012 n° 550
L'obbligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul
conduttore a norma dell'art. 1590 cod. civ., deve ritenersi adempiuta
mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con
l'incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al
riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale. (Nella specie,
in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto esente da
censure la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva ritenuto
che la riconsegna delle chiavi nelle mani dei legali delle locatrici
dovesse essere interpretata come volontà di accettare la restituzione
dell'immobile nello stato di fatto in cui lo stesso si trovava)AmministrazioniAC.com
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