Il problema dell'aliquota Imu applicabile dal 2013 ai fabbricati
strumentali all'attività agricola rappresenta l'ennesima incognita per i
Comuni, alle prese con la predisposizione dei bilanci preventivi.
La nuova scansione dell'imposta dettata dall'articolo 1, comma 380,
lettera h) della legge 228/2012 prevede infatti che il gettito derivante
dagli immobili produttivi classificati nel gruppo D sarà riservato allo
Stato, ad aliquota standard dello 0,76%, maggiorabile dai Comuni fino
all'1,06%.
Anche i fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D10
costituiscono indubbiamente immobili produttivi, in relazione ai quali
l'articolo 13, comma 8 del Dl 201/2011 (non abrogato) continua tuttavia a
prevedere, come nello scorso anno, l'applicazione di una aliquota dello
0,2%, riducibile allo 0,1% da parte del Comune.
Non essendo stato previsto che i possessori di questi immobili possano
versare l'imposta sulla base dell'aliquota agevolata a favore dello
Stato, il gettito dei fabbricati rurali rimarrà di competenza dell'ente
locale; tanto più che i rurali strumentali non sono necessariamente
accatastati in D10, ma possono rientrare in categoria ordinaria (C6 o C2
destinato al ricovero di mezzi o attrezzature agricole, ma anche D1 o
D7 destinati allo svolgimento di attività di trasformazione di prodotti
agricoli), dal momento che - ai sensi del Dm Finanze del 26 luglio 2012 e
della Circolare 2/2012 dell'agenzia del Territorio - il riconoscimento
dei requisiti di ruralità è legato non più all'attribuzione della
categoria A6 e D10, ma all'inserimento di apposita annotazione in
visura, a prescindere dalla categoria catastale. Siccome questi immobili
devono essere assoggettati a un trattamento fiscale unitario, è
evidente che non tutti i fabbricati produttivi di categoria D potranno
essere chiamati a versare l'imposta allo Stato, in quanto, in presenza
di un fabbricato iscritto in D1, D7 o D8, ma strumentale all'attività
agricola, con annotazione riportata in visura, il gettito rimarrà di
competenza del Comune e l'aliquota non potrà che rimanere quella
ridotta.
Al contrario, rimarrà di competenza esclusiva dello Stato il gettito di
un immobile di categoria D che, pur essendo strumentale all'attività
agricola, sia privo della relativa annotazione catastale; che viene
quindi ad assumere valore costitutivo non soltanto per la determinazione
dell'aliquota applicabile (dallo 0,1% all'1,06%, con un aumento di
oltre dieci volte) ma anche per l'individuazione del soggetto a cui
l'imposta dovrà essere versata. Il tutto tenendo ferma la possibilità
per lo Stato di variare (articolo 1, comma 380, lettera i) della legge
228/2012) non solo l'aliquota applicabile, ma anche la stessa
individuazione dei fabbricati di categoria D che dovranno versare
l'imposta allo Stato, per garantire l'esatta compensazione tra la nuova
riserva statale e la quota erariale 2012 ora devoluta ai Comuni.
Poiché il differenziale di gettito che lo Stato si dovrà assicurare
dall'imposta del 2013 resta ancora da definire in modo preciso, il
legislatore ha infatti previsto che tali dati potranno essere modificati
a seguito della verifica del gettito 2012 entro il 31 marzo 2013.
Solo una volta accertati questi dati sarà possibile individuare il
gettito 2013 dei singoli Comuni e la quota di imposta che ogni Ente
dovrà destinare a finanziare il nuovo Fondo di solidarietà comunale,
all'interno di un quadro normativo che evidenzia una situazione
assolutamente in divenire, in cui, allo stato attuale, appare
impossibile stabilire in modo preciso quali saranno gli esatti confini
della quota di imposta che lo Stato si riserverà nel 2013 in relazione
ai fabbricati di categoria D produttivi, coinvolgendo in questa
incertezza anche le modalità applicative dell'imposta ai fabbricati
strumentali.
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