"In tema di recesso del
conduttore in base al disposto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27,
u.c., nell'ipotesi di andamento della congiuntura economica favorevole
all'attività di impresa, che obblighi ad ampliare la struttura aziendale
così da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto
locativo, non è sufficiente la unilaterale valutazione del conduttore
circa la propria convenienza a lasciare l'immobile, a seguito della
sopravvenuta restituzione, in suo favore, del possesso di locali, più
estesi, di sua proprietà, ma la gravosità della persistenza del rapporto
locativo deve essere valutata oggettivamente ed in concreto utilizzando
come parametri comparativi da una parte la dimensione e le
caratteristiche dell'immobile locato e del nuovo locale e dall'altra le
sopravvenute nuove esigenze di produzione e di commercio dell'azienda.
Ne consegue che il giudice del merito non può limitarsi a prendere in
considerazione il fatto che vi sia stato un aumento del fatturato
aziendale o un aumento del personale lavorante, indici di per sè soli,
utili ma non sufficienti al fine propostosi, ma deve altresì verificare,
sulla base delle prove raccolte - il cui onere spetta al conduttore
recedente secondo i principi generali in materia di ripartizione
dell'onere probatorio - se nello specifico ed in concreto le
caratteristiche dell'immobile oggetto di locazione siano divenute
inadeguate alla accresciuta dimensione dell'azienda così da rendere
oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto
locativo"
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