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lunedì 23 luglio 2012

Condominio e Mediazione

Il 20 marzo è entrata in vigore l’obbligatorietà anche per quanto riguarda, come dice molto sinteticamente l’art. 5 del D.Lgs. 28/10, la materia di condominio, con l’auspicio che molte di questo genere di controversie possano essere chiuse senza arrivare in Tribunale.

Sorgono quindi diverse questioni da affrontare, che affronterò in questo brevissimo contributo che non pretende di essere esaustivo.

La prima riguarda la legittimazione dell’amministratore a partecipare, sia come istante che come convocato, alla procedura di mediazione.L’amministratore, quale rappresentante legale del condominio, è legittimato a partecipare alla procedura senza la previa autorizzazione dell’assemblea, in quanto gli è attribuita ex lege la legittimazione processuale, attiva e passiva, ovviamente solo nei limiti delle sue peculiari attribuzioni (art. 1130 c.c.); buon senso,consiglierebbe però di informare immediatamente l’assemblea, soprattutto nel caso in cui il Condominio sia parte convocata. Quando la questione dovesse oltrepassare i suoi poteri, l'amministratore  dovrebbe chiedere l’autorizzazione preventiva sia in caso di chiamata attiva che passiva.

In ogni caso, dato che l’eventuale accordo diventa vincolante per il Condominio e quindi per i condomini, è evidente la necessità della sua approvazione assembleare, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione. In sostanza, ciò che avrà compiuto l’amministratore, a meno che non vi sia stata una delibera preventiva, può qualificarsi come una mera trattativa che poi l’assemblea dovrà ratificare; come detto, però, si ritiene  che sia possibile anche che l’amministratore, sia che agisca come istante che come chiamato, possa essere munito di una deliberazione assembleare valida che gli fornisca dei margini su cui operare, in modo che si presenti in Mediazione con la concreta possibilità di chiudere la questione. Sarebbe forse addirittura consigliabile che qualche condomino  accompagni l’amministratore agli incontri.

Per quanto riguarda le maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere, volendo ricordare che l’accordo di mediazione può essere configurato come una transazione, dobbiamo distinguere tra accordi che incidono sui diritti dei condomini e quelli che invece contengano solamente una regolamentazione economica dei rapporti tra le parti. Nel primo caso riteniamo che sia consigliabile (se non indispensabile) l’approvazione all’unanimità; nel secondo probabilmente è sufficiente l’approvazione con le maggioranze previste dal codice e dal regolamento di condominio. Trattandosi comunque di materia nuova, saranno la pratica e l’eventuale giurisprudenza a chiarire i dubbi.

Infine, un brevissimo accenno sulla tipologia delle controversie condominiali che saranno soggette al tentativo di mediazione. Senza voler fare un elenco, crediamo di poter dire che saranno ricomprese nell’obbligatorietà, data la  genericità della norma, tutte quelle controversie in cui la questione riguardi la disciplina condominiale, dall’approvazione delle tabelle millesimali, all’approvazione e alla modifica del regolamento, alle problematiche sull’incarico dell’amministratore ed il suo svolgimento, alla quantificazione e ripartizione delle spese e così via.

In tutto ciò, naturalmente, andrà anche tenuto presente, a seconda della natura della controversia, il ruolo di eventuali condomini che (ad esempio) l’istante sostenga stiano utilizzando i servizi condominiali in modo inappropriato, e che dovranno ovviamente essere chiamati in mediazione. La pratica quotidiana, e la preparazione dei mediatori, dovranno chiarire al meglio tutte le problematiche che inevitabilmente si presenteranno.

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1 commento:

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