Pagine

lunedì 10 febbraio 2014

Contenzioso tributario - reclamo e profili di costituzionalità


 LA CONDIZIONE
La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso (articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs 546/1992). Si verifica, quindi, un obbligatorio differimento dell'esercizio dell'azione giudiziaria da parte
del contribuente
| I PRECEDENTI
In passato la Corte costituzionale ha stabilito che l'azione giudiziaria può essere differita legittimamente solo se ricorrono esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia: tale principio è stato affermato con le sentenze 406/1993 (sull'imposta di bollo), 360/1994 e 56/1995 (sull'imposta sugli spettacoli e per la tassa annuale sulle società, ora abrogata)
 LE ESIGENZE
Non sembra che le esigenze di ordine generale e le superiori finalità di giustizia ricorrano per il ritardo all'instaurazione dell'azione giudiziaria che verifica in relazione all'obbligo di reclamo per le controversie (attualmente) di valore non superiore a 20mila euro
LE MANCATE TUTELE
Il reclamo/mediazione non dà alcuna tutela – diversamente da altri istituti deflattivi
(per esempio, l'accertamento con adesione) – circa gli effetti della sospensione della riscossione



L'adesione è solo uno dei numerosi istituti deflattivi del contenzioso. Basta leggere un atto di accertamento e verificare che servono due o tre pagine per elencare tutti quelli esistenti. L'elenco si è arricchito nel corso dell'ultimo anno anche del reclamo e della mediazione tributaria per gli atti delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro notificati a partire dallo scorso mese di aprile.
Ma, in realtà, l'istituto si presta a una serie di interrogativi sulla legittimità costituzionale.
Innanzitutto, va rilevato che ancora oggi non si comprende se si tratta di un istituto amministrativo o processuale. Non si tratta di questione meramente teorica: si pensi alle conseguenze che l'attribuzione di un "vestito" oppure l'altro hanno sulla sospensione dei termini feriali processuali.
La questione più rilevante, però, resta quella dell'obbligatorietà del reclamo (visto che costituisce condizione di ammissibilità del ricorso), diversamente da quanto accade per gli altri istituti deflattivi delle liti presenti nell'ordinamento tributario. La prevista obbligatorietà del reclamo condiziona, infatti, l'immediato avvio del l'azione giudiziaria da parte del contribuente.
I precedenti
Per l'imposta di bollo la Consulta ha dichiarato incostituzionale la previsione che subordinava l'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta al previo ricorso gerarchico al ministero delle Finanze (sentenza n. 406 del 23 novembre 1993). Secondo la Consulta, il diritto di esperire l'azione giudiziaria da parte del contribuente può essere legittimamente differito solamente «se ricorrono esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia». Lo stesso principio è stato affermato con le sentenze n. 360 del 27 luglio 1994 e n. 56 del 24 febbraio 1995, relativamente all'imposta sugli spettacoli e all'abrogata tassa annuale sulle società, in cui è stato ribadito che il differimento della proponibilità dell'azione giudiziaria deve intendersi costituzionalmente legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia.
Le questioni aperte
Si pone la questione – e la risposta sembra negativa – se ricorrono anche per il reclamo queste esigenze di ordine generale e superiori di finalità di giustizia, visto che l'istituto ritarda inevitabilmente l'accesso all'azione giudiziaria. Senza contare che il reclamo non dà alcuna tutela – anche qui diversamente da altri istituti deflattivi (si pensi all'accertamento con adesione) – relativamente alla sospensione della riscossione.
Devono inoltre essere considerati i problemi che si stanno presentando – sotto un profilo più strettamente operativo – visto quanto affermato dalle Entrate sull'individuazione del soggetto da chiamare in causa, a seconda che i vizi risultino imputabili al concessionario o all'Agenzia (non è stato considerato, tuttavia, quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 16412/2007).
Aspetti da non sottovalutare se la prospettiva dovesse essere quella di un ampliamento e non di una rivisitazione. Così come s'impone anche la necessità di lavorare sul profilo qualitativo della pretesa nell'ottica di deflazionare il contenzioso.

Nessun commento: