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lunedì 8 luglio 2013

Notifiche e tributi locali

Le notifiche per posta
Sono regolate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, concepita principalmente per la notificazione degli atti «giudiziari», nell'ambito di un processo «civile, amministrativo o penale» (articolo 1). Alla notificazione partecipano due pubblici ufficiali: l'ufficiale giudiziario nella fase di spedizione, e l'agente postale nella fase di consegna. L'articolo 2 prescrive che la raccomandata venga fatta con l'uso di buste e di avvisi di ricevimento di colore verde. Molto accurata è la disciplina dell'attività che deve svolgere il postino quando il plico non è stato consegnato, o è stato consegnato a persona diversa dal destinatario. Costui ne viene sempre informato con un'altra raccomandata (detta perciò «informativa»), contenente l'invito a ritirare il plico presso l'ufficio postale (articolo 8) o presso il consegnatario (familiare; portiere).
Il procedimento ideato per gli atti giudiziari è stato esteso, con alcuni accorgimenti, agli atti amministrativi (per esempio, violazioni al codice della strada). Fermo l'obbligo di usare buste e avvisi di ricevimento verdi, e ferma l'attività del postino in caso di mancata consegna al destinatario, la differenza, rispetto agli atti giudiziari, è che la spedizione non è affidata all'ufficiale giudiziario, e può essere curata «dall'ufficio che adotta l'atto stesso» (articolo 12, comma 1, legge 890/1982).
Una vistosa deroga alle norme sulla notificazione degli atti amministrativi in generale (come disciplinata dall'articolo 12) riguarda «gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente». L'articolo 14, legge 890/1982 (come modificato dall'articolo 20, legge 8 maggio 1998, n. 146) prevede l'impiego di un «plico sigillato» (invece della busta e dell'avviso di ricevimento verdi), da «eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari» (senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario). Poiché l'articolo 14, a differenza dell'articolo 12, non richiama «le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta», non richiama nemmeno l'articolo 8, quello che disciplina minuziosamente l'attività del postino in caso di consegna non fatta al destinatario.
I problemi sorgono, però, quando lo stesso articolo 14 fa salve altre disposizioni. Escludendo quelle concernenti la notifica di cartelle esattoriali e di altri atti dell'Agente della riscossione (ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 602: materia estranea al quesito), l'articolo 14 fa salvo, nell'ambito delle imposte sui redditi, l'«articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600», relativo alla «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente».
Avvisi d'accertamento
La panoramica delle disposizioni che regolano la materia consente di giungere ad una prima conclusione, ma con l'avvertenza che il quesito si riferisce ad un «accertamento» generico, e non precisa di quale tributo si tratti. È perciò necessario procedere per gradi.
L'articolo 60 del Dpr 600/1973 ha un ruolo centrale. Governa la notifica degli accertamenti delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires). Ma fa capo ad esso anche la notifica degli accertamenti di altri tributi (per l'Iva, l'articolo 56 Dpr 633/1972; per l'imposta di registro, l'articolo 52 Dpr 131/1986; per l'imposta sulle successioni, l'articolo 49 Dlgs 346/1990; per l'Irap, l'articolo 25 Dlgs 446/1997).
Fermandoci all'essenziale, l'articolo 60 comanda che la notificazione «è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile», e che i compiti dell'ufficiale giudiziario sono svolti «dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio». Il rinvio agli articoli del codice di rito (137 e seguenti) include anche l'articolo 149 (notificazione a mezzo del servizio postale), e quindi le norme della legge 890/1982 relative alla notificazione degli atti giudiziari. Quanto alle notifiche per posta, l'articolo 60 si limita a precisare che «qualunque notificazione ... si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto» (ultimo comma, aggiunto dall'articolo 37, comma 27, lettera f), Dl 223/2006, quale evidente riflesso della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477: questione però non pertinente al problema che affrontiamo).
Riducendo ulteriormente all'osso le conclusioni, la notifica per posta degli accertamenti tributari dev'essere curata, nella fase di spedizione, da messi comunali o speciali (e non direttamente «dall'ufficio che adotta l'atto», come prevede l'articolo 12 legge 890/1982); devono essere usate buste e cartoline di ritorno verdi; il postino, in caso di mancata consegna al destinatario, deve informarlo con raccomandata «informativa». Si può anche convenire che alla notifica provveda direttamente l'ufficio (senza l'intervento del messo che, a dire il vero, non aggiungerebbe nulla in vista del buon fine dell'iter notificatorio); ma è da escludere in modo perentorio che la notifica possa avvenire con raccomandata a/r, nella forma prevista dall'articolo 14. 

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