Il creditore di un condominio, per ottenere il pagamento, può azionare
il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio anche contro i
singoli proprietari, ma solo in proporzione delle rispettive quote. Lo
ha ribadito la Cassazione con la sentenza 4238 del 20 febbraio scorso,
che ha applicato il principio fissato dalle Sezioni unite della Corte
con la sentenza 9148 del 2008.
Il principio della «responsabilità parziale», tuttavia, sta per essere
attenuato dalla legge di riforma del condominio (legge 220/2012). Le
nuove disposizioni in vigore dal prossimo 18 giugno, infatti,
stabiliscono che i creditori potranno agire anche nei confronti dei
condòmini in regola con i pagamenti dopo aver tentato, senza successo,
di riscuotere dai condòmini morosi.
Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza 4238/2013, il titolo
esecutivo era costituito da una sentenza di condanna del condominio a
pagare la somma di denaro per danni provocati da infiltrazioni nel
locale a uso magazzino in comproprietà tra due condomini. Sulla base di
quel titolo, dato che il condominio non aveva pagato per intero, uno dei
due danneggiati aveva notificato il precetto e il pignoramento per
l'intero importo nei confronti dell'altro condomino, come coobbligato
(all'epoca la Cassazione a Sezioni unite non aveva ancora pronunciato la
sentenza 9148/2008); quest'ultimo, a sua volta, aveva già definito la
controversia con il condominio in via transattiva.
Ma il proprietario chiamato a pagare aveva fatto opposizione, precisando
che, al massimo, avrebbe potuto rispondere per la somma corrispondente
alla propria quota e non per l'intero debito. Il tribunale aveva accolto
l'opposizione all'esecuzione, dichiarando che il danneggiato aveva
diritto a procedere a esecuzione nei confronti del soggetto ingiunto nei
limiti della propria quota.
A questo punto il condomino ingiunto aveva impugnato la sentenza per
Cassazione, sostenendo che non avrebbe potuto essere destinatario degli
effetti poiché aveva definito il giudizio con transazione, determinando
la cessazione della materia del contendere. La Corte ha però precisato
che per individuare i soggetti legittimati ad agire e a subire
l'esecuzione occorre rifarsi solo al titolo esecutivo; mentre non rileva
– contrariamente a quanto sembrava sostenere il condomino ingiunto –
che nel giudizio concluso con la sentenza che costituisce titolo
esecutivo fossero parti altri soggetti. È quindi corretta, secondo la
Cassazione, la decisione del tribunale, che aveva ritenuto validi il
precetto e il pignoramento nei confronti del condomino.
La sentenza ha affrontato così il problema della responsabilità solidale
o parziale dei condomini per i debiti del condominio. In particolare,
la Cassazione ha condiviso la pronuncia del tribunale, che, applicando
il principio stabilito dalla Cassazione a Sezioni unite 9148/2008, aveva
stabilito che l'importo da ingiungere all'opponente dovesse essere
stabilito nei limiti della sua quota. Prima della sentenza 9148/2008,
vigeva il principio della responsabilità solidale dei condomini verso i
terzi per le obbligazioni assunte dal condominio (e per i debiti del
condomino verso il condominio) e la regola della parziarietà nei
rapporti interni tra i condomini. In pratica ogni condomino, ligio e
preciso nei pagamenti, poteva essere ingiunto a pagare l'intero debito
altrui, fermo restando il diritto di agire per farsi rimborsare dai
condomini morosi, ma verso ognuno per la sua quota.
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