Il debutto della Tares richiede percorsi di avvicinamento che sono
decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu,
rispetto a quelli dei Comuni con Tia1 o Tia2. La differenza sostanziale
risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti
che, essendo interamente fondate sul Dpr 158/99, coincidono con i
criteri della Tia1 e della Tia2.
In primo luogo, occorre ricondurre le categorie di utenze non domestiche
Tarsu nelle 30 categorie di attività (21 nei Comuni con popolazione non
superiore a 5mila abitanti), previste nel Dpr 158/99. Il lavoro non è
agevole, poiché i gruppi Tarsu potrebbero essere molto diversi da quelli
Tares. Non è detto inoltre che il Comune disponga di informazioni
sufficienti nella propria banca dati per classificare correttamente gli
operatori economici. Una possibilità è rappresentata dall'incrocio con i
dati del Registro delle imprese che, attraverso i codici Atecofin,
identificano con precisione l'attività esercitata. Si ritiene peraltro
che la categorie del Dpr possano essere modificate dal Comune, sia
accorpando più raggruppamenti sia istituendo di nuove categorie.
Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 158, le tabelle allegate
trovano applicazione fino a che i Comuni «non abbiano validamente
sperimentato tecniche di calibratura individuale» dei rifiuti prodotti.
Ne consegue che se il Comune, attraverso supporti tecnici, è in grado di
dimostrare che una diversa distribuzione degli operatori economici è
funzionale ad una migliore rispondenza del prelievo alla produzione di
rifiuti degli stessi, lo scostamento dal decreto sarà legittimo.
Occorre inoltre distribuire le utenze domestiche secondo la numerosità
di ciascun nucleo familiare e decidere un criterio di attribuzione delle
utenze dei non residenti. A quest'ultimo proposito, molti Comuni in Tia
hanno attribuito un numero presuntivo di componenti in funzione della
estensione dell'immobile. Si tratta di un ragionevole criterio di
semplificazione e non di una presunzione assoluta.
La parte più delicata è tuttavia rappresentata dalla costruzione della
tariffa, che passa attraverso una pluralità di simulazioni di calcolo.
Occorre innanzitutto procurarsi i dati contabili del gestore del
servizio rifiuti, riclassificati secondo i criteri del Dpr 158. Si
tratta peraltro di dati destinati a far parte del piano economico
finanziario. Bisogna inoltre decidere le modalità per ripartire il costo
del servizio tra le due macro categorie di utenze domestiche e non
domestiche. Il criterio più semplice è mantenere la medesima
ripartizione del gettito Tarsu. Quello più corretto dovrebbe essere il
riferimento alle quantità di rifiuti complessive imputabili all'una e
all'altra categoria.
Incrociando quindi i dati contabili con i dati rilevanti delle utenze
(superficie e numero dei componenti) si ottengono le prime simulazioni.
Per evitare eccessivi sbalzi, bisognerà agire sui coefficienti di
produttività dei rifiuti. Anche in questo caso, si è dell'avviso che i
coefficienti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate dal
decreto possano essere derogati sulla base di indagini tecniche.
L'entità del prelievo sarà comunque maggiore della Tarsu sia per
l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per
l'inclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di
gestione e del costo d'uso del capitale
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