Pagine

lunedì 14 gennaio 2013

Società: autonomia del ramo d'azienda ceduto

La cessione di rami societari può risultare per alcune aziende una ricetta necessaria per far fronte alle difficoltà della crisi economica. Il tema diventa ancora più di attualità in questo momento, a cavallo tra la fine del l'esercizio 2012 e l'inizio del nuovo anno.
Dal punto di vista dei giudici – chiamati a esprimersi su queste operazioni in caso di contenzioso – l'esigenza di razionalizzare le strutture aziendali deve bilanciare la libertà di iniziativa economica e la salvaguardia dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori. In questa direzione, la giurisprudenza è sempre più impegnata nella ricerca degli elementi di legittimità per determinare una genuina ed effettiva operazione di cessione imprenditoriale. In particolare, il filo che lega le pronunce è certamente la presenza di una struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva.
Così, il 4 dicembre scorso con sentenza n. 21711, la Cassazione ha precisato che il trasferimento a un altro datore di lavoro di una serie di contratti di lavoro eterogenei, dall'addetto alla guardiania, fino alla receptionist e all'impiegata del design industriale, rappresenta cessione di ramo d'azienda solo se prima del negozio tra cedente e cessionario questi contratti configuravano una vera e propria struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva: in mancanza di questi elementi, il trasferimento è una mera esternalizzazione.
La vicenda vede coinvolta una lavoratrice del settore disegno industriale, progettazione e realizzazione di prototipi di autovetture, trasferita ad altra società che da anni aveva l'appalto del servizio di pulizia dei locali della cedente. In realtà, si legge nel ricorso, il provvedimento di trasferimento non aveva riguardato un ramo di azienda, ma un insieme eterogeneo di lavoratori, per cui non risultava applicabile l'articolo 2112 del Codice civile, ma l'articolo 1406 sulla cessione del contratto, che necessita del consenso del contraente ceduto.
La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, sostenendo che sia la normativa comunitaria (direttiva Ce 98/50 e 2001/23), sia la legislazione nazionale perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con un altro, sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva (si veda l'altro articolo in pagina). Secondo la Corte, la cessione di ramo d'azienda può anche comportare la "smaterializzazione" o "l'alleggerimento" delle strutture, per esempio per innovazioni tecnologiche, ma comunque deve sussistere una struttura aziendale apprezzabile, composta dai contratti, prima della cessione.

Affinati.com
Al fianco di chi lavora.

Nessun commento: