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lunedì 12 novembre 2012

Condominio: usucapione parti comuni

L'usucapione in un condominio

(Artt. 1102 - 1158 – 1159 – 1163 – 1164 – 1165 – 1166 – 1167 cod. civ.)

La proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 cod. civ.).

L'usucapione decennale non trova applicazione in un condominio, se non in casi sporadici.

Questo articolo può trovare la sua applicazione anche in un condominio. Si pensi solo ad un' occupazione continuativa di un sottotetto o all' appropriazione di una parte di un giardino comune.

Le premesse per un'usucapione sono sempre il possesso effettivo della cosa ed il trascorrere del tempo prescritto. Inoltre il possesso deve essere noto e visibile, non deve essere interrotto, non deve essere acquistato in modo violento o clandestino e l'esercizio del diritto di possesso non deve essere messo in dubbio.

Il legittimo proprietario che non usa il bene, per non far maturare il ventennio di usucapione, può agire in un solo modo: promuovere un'azione in giudizio per la reintegrazione nel possesso del bene.

L'ultimo comma dell'art. 1102 cod. civ. trova applicazione, che regolamenta l'uso della cosa comune, prevede espressamente che il partecipante non possa estendere il suo diritto sulla cosa comune a danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Naturalmente l'usucapione non ha luogo, se la durata del tempo è stata sospesa o interrotta. Inoltre occorre distinguere fra possesso e custodia; quest'ultima non permette l'usucapione.

A norma dell'art. 2943 cod. civ. la prescrizione viene interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo oppure esecutivo.

La prescrizione viene pure interrotta da una domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'amministratore è chiamato ad intervenire nei casi in cui un proprietario occupi parti comuni, le chiuda o le recinti.

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