Fabbricati Rurali: I requisiti - DM 26 luglio 2012
I soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del Dm
26 luglio 2012, sono tenuti a presentare le
domande di variazione catastale entro il nuovo termine del 1° ottobre 2012
(essendo domenica il 30 settembre) e le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 30 novembre 2012. Quindi, non c'è molto tempo a
disposizione per "regolarizzare" sia le unità immobiliari che
necessitano di un nuovo classamento, per avere acquisito o perduto i requisiti
di ruralità, sia le costruzioni rurali iscritte al Catasto terreni.
Per quanto riguarda lo specifico quesito del lettore, a decorrere dal 4
settembre 2012, come ha confermato l'agenzia del Territorio, è disponibile la
nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei
documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande
previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del Dm 26
luglio 2012, e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati
che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto
edilizio urbano (Ceu) a norma dell'articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011. L'agenzia del Territorio
ha previsto la tipologia di documento 1 per la presentazione delle domande e la
tipologia di documento 2 per la presentazione delle dichiarazioni di
aggiornamento catastale. Per entrambe le opzioni, vanno presentate anche le
relative autocertificazioni, utilizzando i modelli B e C allegati al Dm 26
luglio 2012.
La stessa Agenzia, poi, ha ricordato che è stata introdotta una nuova causale
di variazione, denominata «Richiesta ruralità», che può essere utilizzata
soltanto in combinazione con la tipologia di documento 1. Tale nuova causale
consente, in caso di unità immobiliari già censite nel gruppo catastale D
(esclusa la categoria D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per
la cui compilazione sono necessari solamente i dati identificativi della
costruzione. Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno
continuare a utilizzare la versione della procedura Docfa già in uso. A partire
dal 1° dicembre 2012, invece, sarà disponibile soltanto la nuova versione
(Docfa 4.00.1).
Con decreto del 26 luglio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha
stabilito le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza
dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento
originario delle costruzioni rurali a uso abitativo. Si tratta di una nuova
normativa modellata sulle regole ordinarie catastali, che, quindi, vanno nella
direzione opposta al consolidato orientamento della Corte di cassazione,
secondo cui soltanto l'accatastamento del fabbricato come "rurale" –
con l'attribuzione delle categorie A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per le
unità strumentali) – assicura ai contribuenti l'esclusione (e non l'esenzione)
dal pagamento dell'Ici (sezioni unite civili, sentenze 18565 e 18570 del 21
agosto 2009; sezione tributaria, fra le ultime, ordinanza 14013 del 3 agosto
2012), come invece recepito dall'articolo 7, comma 2-bis, del Dl 70/2011
(convertito dalla legge 106/2011) e dal relativo Dm 14 settembre 2011.
Infatti, come è avvalorato dall'agenzia del Territorio nella circolare 2/2012
del 7 agosto scorso, alla luce della normativa stabilita dal Dm 26 luglio 2012,
i fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al Ceu
e oggetto delle nuove domande, mantengono la categoria attribuita e gli altri
dati di classamento, siano essi a destinazione abitativa o strumentale
all'esercizio delle attività agricole (paragrafo 1). Perciò, ai fini fiscali e,
in particolare, agli effetti dell'Ici non è più necessaria l'attribuzione delle
categorie catastali A/6 e D/10, in quanto l'apposizione dell'annotazione
sancita dall'articolo 1, comma 2, del nuovo decreto «ha lo stesso effetto
dell'assegnazione delle suddette categorie disciplinate dalla norma abrogata».
Al riguardo il massimo organo del Catasto ha precisato altresì che sono
superate anche le disposizioni del Dm 14 settembre 2011, in base alle quali era
stata istituita per le costruzioni abitative (censite alla categoria A/6) la
classe "R", senza determinazione della rendita catastale. In
sostanza, i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere di ruralità
di un immobile sono completamente indipendenti dalla categoria catastale che è
loro attribuita. Tesi, questa, già espressa dall'agenzia del Territorio con
nota 26 febbraio 2010 e rafforzata dal suo direttore nelle audizioni parlamentari
del 22 febbraio 2011 (Camera dei deputati, commissione VI Finanze, «Il
trattamento tributario degli immobili rurali») e del 21 marzo 2012 (Senato,
commissione Agricoltura e produzione agroalimentare, «L'Imu sui terreni
agricoli e sui fabbricati rurali»). In particolare, nell'ultima audizione è
stato prospettato un confronto di applicazione dell'Imu e dell'Ici, nel cui
esempio l'abitazione rurale è stata classificata alla categoria catastale A/3 e
ritenuta «esente da Ici» e «tassata ai fini dell'Imu». I giudici di
legittimità, invece, lungi dal prendere in considerazione qualsiasi ipotesi di
riesame del proprio orientamento, hanno ritenuto che la divergenza
interpretativa esplicitata dall'agenzia del Territorio è «sovvertitrice dei
criteri legali» fissati dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 504/92 (per tutte,
sentenza 17054 del 21 luglio 2010).
Si segnala, infine, che il Dm 26 luglio 2012 ha sostituito il precedente Dm 14
settembre 2011 e che la circolare 2/2012, fra l'altro, ha integrato la
circolare 7/T del 15 giugno 2007 e sostituito la circolare 6/T del 22 settembre
2011, contenente le istruzioni per la presentazione delle domande di variazione
delle categorie catastali, entro il termine originario del 30 settembre 2011.
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