Conviene ristrutturare
Dopo
le importanti novità intervenute all'inizio dell'anno e quelle introdotte dal
26 giugno 2012 dall'articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 134, l'esame parlamentare per la conversione in legge del provvedimento
ha confermato il «potenziamento» della detrazione per le ristrutturazioni
edilizie (articolo 11, commi 1 e 3, del Dl 83/2012). Pertanto, dal 26 giugno
2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione
spetta:
in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a
carico del contribuente;
per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (al posto dei 48.000 euro)
per unità immobiliare.
Per il resto, anche in questo periodo di «temporaneo potenziamento»
dell'agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già
applicabili «a regime», ivi comprese le recenti semplificazioni relative al
venir meno dell'obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e
dell'indicazione in fattura del costo della manodopera, nonché i soggetti che
hanno diritto alla detrazione e gli interventi di recupero agevolati.
Confermata anche, con efficacia dal 1° gennaio 2012, l'applicabilità della
detrazione del 36% (50% dal 26 giugno 2012) per gli interventi «relativi alla
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle
fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Dpr
917/1986), per i quali la manovra Monti (Dl 201/2011, convertito nella legge
214/2011) aveva originariamente posticipato l'efficacia a decorrere dal 2013,
ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici. Il temporaneo potenziamento
dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti
auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la
percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione
attestati dall'impresa cedente, sino ad un massimo di 96.000 euro.
Il ristrutturato da impresa
Dal tenore della norma, non è chiaro, invece, se i maggiori importi detraibili
siano riconosciuti anche per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni cedenti. L'articolo 11,
comma 1, del Dl 83/2012, infatti, riconosce espressamente i maggiori importi
detraibili per gli interventi «di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Dpr 22
dicembre 1986, n.917» e non già anche a quelli di cui al comma 3 dello stesso
articolo 16-bis, relativi all'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese.
Tuttavia l'estensione potrebbe essere riconosciuta anche in tal caso, tenuto
conto che il citato comma 3 rinvia alle modalità generali, previste (dal comma
1) per tutti gli interventi agevolabili. In merito, nel corso della discussione
parlamentare il Governo si è impegnato (ordine del giorno - n.G/3426/47/8 e 10
- testo 2) a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,
l'opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente
precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i
maggiori benefici fiscali introdotti si applicano a tutti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986
(Tuir), ivi compreso l'acquisto di abitazioni parte di edifici interamente
ristrutturati da imprese. In ogni caso, anche se non dovesse pervenire a breve
un chiarimento sull'applicabilità della detrazione del 50% sino a 96.000 euro,
anche per tali acquisti, resta ferma l'applicazione della minore detrazione del
36% correlata a un importo massimo di 48.000 euro. Resta fermo che, a decorrere
dal 1° luglio 2013, la detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale
(36%) ed i limiti massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall'articolo
16-bis del Dpr 917/1986-Tuir.
Confermato il 55%
La legge di conversione del Dl 83/2012 ha introdotto anche la proroga della
detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità applicative
dell'agevolazione ad oggi in vigore (articolo 1, comma 48, legge 220/2010). In
sostanza, è stata eliminata la norma, contenuta nel testo originario del Dl
83/2012 che, nel prorogare la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ne
riduceva la quota spettante (dal 55%) al 50% delle spese sostenute, fermi
restando gli interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile
(100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori «energetici» eseguiti). Ma
non è finita qui per il 55%. Nel corso della discussione parlamentare di fine
luglio e primi di agosto, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il
Governo «ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,
apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del
55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo
anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento antisismico
del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle
imprese». L'assunzione di tale impegno formale del Governo fa ben sperare sulla
messa a regime dell'agevolazione in grado di stimolare gli interventi volti
all'«ammodernamento energetico» dei fabbricati e sull'estensione della stessa
ad altre tipologie d'intervento, connesse non solo al conseguimento del
risparmio energetico, ma anche ai lavori che rendano efficienti i fabbricati
dal punto di vista antisismico (per queste ultime tipologie di lavori esiste
già, a regime, la detrazione del 36%-50% (articolo 16-bis, Dpr 917/1986).
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