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giovedì 18 ottobre 2012

Conviene ristrutturare

Dopo le importanti novità intervenute all'inizio dell'anno e quelle introdotte dal 26 giugno 2012 dall'articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, l'esame parlamentare per la conversione in legge del provvedimento ha confermato il «potenziamento» della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 11, commi 1 e 3, del Dl 83/2012). Pertanto, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione spetta:
in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente;
per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (al posto dei 48.000 euro) per unità immobiliare.
Per il resto, anche in questo periodo di «temporaneo potenziamento» dell'agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili «a regime», ivi comprese le recenti semplificazioni relative al venir meno dell'obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e dell'indicazione in fattura del costo della manodopera, nonché i soggetti che hanno diritto alla detrazione e gli interventi di recupero agevolati.
Confermata anche, con efficacia dal 1° gennaio 2012, l'applicabilità della detrazione del 36% (50% dal 26 giugno 2012) per gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Dpr 917/1986), per i quali la manovra Monti (Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011) aveva originariamente posticipato l'efficacia a decorrere dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Il temporaneo potenziamento dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall'impresa cedente, sino ad un massimo di 96.000 euro.
Il ristrutturato da impresa
Dal tenore della norma, non è chiaro, invece, se i maggiori importi detraibili siano riconosciuti anche per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni cedenti. L'articolo 11, comma 1, del Dl 83/2012, infatti, riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi «di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n.917» e non già anche a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo 16-bis, relativi all'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese. Tuttavia l'estensione potrebbe essere riconosciuta anche in tal caso, tenuto conto che il citato comma 3 rinvia alle modalità generali, previste (dal comma 1) per tutti gli interventi agevolabili. In merito, nel corso della discussione parlamentare il Governo si è impegnato (ordine del giorno - n.G/3426/47/8 e 10 - testo 2) a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986 (Tuir), ivi compreso l'acquisto di abitazioni parte di edifici interamente ristrutturati da imprese. In ogni caso, anche se non dovesse pervenire a breve un chiarimento sull'applicabilità della detrazione del 50% sino a 96.000 euro, anche per tali acquisti, resta ferma l'applicazione della minore detrazione del 36% correlata a un importo massimo di 48.000 euro. Resta fermo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986-Tuir.
Confermato il 55%
La legge di conversione del Dl 83/2012 ha introdotto anche la proroga della detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità applicative dell'agevolazione ad oggi in vigore (articolo 1, comma 48, legge 220/2010). In sostanza, è stata eliminata la norma, contenuta nel testo originario del Dl 83/2012 che, nel prorogare la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ne riduceva la quota spettante (dal 55%) al 50% delle spese sostenute, fermi restando gli interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori «energetici» eseguiti). Ma non è finita qui per il 55%. Nel corso della discussione parlamentare di fine luglio e primi di agosto, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo «ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese». L'assunzione di tale impegno formale del Governo fa ben sperare sulla messa a regime dell'agevolazione in grado di stimolare gli interventi volti all'«ammodernamento energetico» dei fabbricati e sull'estensione della stessa ad altre tipologie d'intervento, connesse non solo al conseguimento del risparmio energetico, ma anche ai lavori che rendano efficienti i fabbricati dal punto di vista antisismico (per queste ultime tipologie di lavori esiste già, a regime, la detrazione del 36%-50% (articolo 16-bis, Dpr 917/1986). 

 Amministrazioniac.com

 


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