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venerdì 23 marzo 2012

Ristrutturazioni Edilizie - Parte 2 -

L'incenti­vo (detrazione Irpef e Ires del 55%)riguarda le persone fi­siche, le imprese e le società, per gli interventi effettuati su qualunque tipo di immobile (non solo per le abitazioni e lo­ro pertinenze, come per le age­volazioni generiche del 36%).

Per il 2012, le regole da segui­re restano tutte invariate ri­spetto alla disciplina valida per l'anno scorso, compresi gli im­porti massimi di detrazione, gli adempimenti necessari (bonifi­co per le persone fisiche e i pro­fessionisti, invio consuntivo della comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei la­vori) e le modalità di ripartizio­ne del bonus (io anni per tutti).

L'unica variazione sostanzia­le è che, con la proroga al 2012 della detrazione Irpef e Ires del 55%, l'incentivo è stato este­so anche alle spese sostenute, solo nel 2012, «per interventi disostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sa­nitaria». Per individuare i limi­ti di spesa agevolata per que­sto nuovo incentivo, si deve fa­re riferimento a quelli previsti per la sostituzione degli im­pianti di climatizzazione in­vernale (articolo i, comma 347, 296/2006). Quanto speso per lo scalda acqua a pompa di calo­re deve essere sommato alle spese per gli altri interventi agevolati nella stessa catego­ria, cioè le spese per la sostitu­zione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione in­vernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e con­testuale messa a punto del si­stema di distribuzione. È com­presa in questa categoria an­che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta effi­cienza e con impianti geotermi­ci a bassa entalpia. Il totale di tutte queste spese non deve su­perare il limite di 54.545,45 eu­ro, quindi, la massima detrazio­ne Irpef e Ires del 55% è di 3omi-la euro, ripartibile in io anni nel modello 730 o in Unico.

Gli altri limiti di detrazione sono:

100.000,00 euro per la riqualifi­cazione energetica di edifici esistenti;

60.000,00 euro per l'involucro di edifici (finestre comprensi­ve di infissi, pareti e coperture su edifici esistenti);

60.000,00 euro per l'installazio­ne di pannelli solari.

In tutti questi casi, dovranno essere rispettati i requisiti sta­biliti dalle norme di attuazione del 55%: Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e Dm Economia e finanze 19 febbraio 2007.

II nuovo articolo io-bis, comma i, lettera h), Tuir, pre­vede che dal 2013 i soggetti Ir­pef potranno detrarre il 36% delle spese sostenute per «opere finalizzate al consegui­mento di risparmi energeti­ci», con particolare riferimen­to agli impianti basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili.

Questa nuova disciplina si applicherà solo per le spese ef­fettuate a decorrere dal 1° gen­naio 2013. Se non verrà proroga­ta al 2013 la detrazione del 55% sugli interventi per il rispar­mio energetico, quindi, l'unica possibilità per beneficiare di sconti fiscali relativi a queste spese sarà quella contenuta, so­lo per i soggetti Irpef e non per quelli Ires, nell'articolo 16-bis, comma i, lettera h, Tuir.

Relativamente agli interven­ti agevolati dal 2013, si parla ge­nericamente di «opere finaliz­zate al conseguimento di ri­sparmi energetici con partico­lare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di ener­gia», per le quali è necessario acquisire «idonea documenta­zione attestante il consegui­mento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

AmministrazioniAC.com

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