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lunedì 21 febbraio 2011

Condominio: sopraelevazione Art. 1127 - Parte 1

Se il regolamento condominiale contrattuale, quello firmato da tutti al momento dell'acquisto di ogni appartamento, vieta in maniera non ambigua l'opera, essa diviene impossibile, a meno che tutti i condomini decidano di modificarlo o comunque di farvi eccezione nel caso specifico. Inoltre è evidente che un'opera in contrasto con gli strumenti e i regolamenti urbanistici locali è abusiva e quindi irrealizzabile, in modo particolare se si superano gli indici di fabbricabilità che sono stati stabiliti per l'immobile.

II diritto dei proprietari dell'ultimo piano a sopraelevare l'edificio, anche senza l'assenso dell'assemblea dei condomini, è sancito dall'articolo 1127 del codice civile. Esso consiste nella possibilità di ricostruire il tetto a falde pendenti preesistente sopra il nuovo piano o di edificare sopra il lastrico solare esistente, in caso di tetto piano. Se il lastrico solare era in proprietà o in uso a tutti i condomini, occorrerà ricoprire la nuova costruzione con un nuovo lastrico solare, paramenti utilizzabile e accessibile da tutti.
Gli articoli 1120 e 1127 del codice civile stabiliscono limiti precisi a questo diritto edificatorio. Il primo è che le condizioni statiche dell'edificio permettano la sopraelevazione. Il secondo è che non si pregiudichi il decoro architettonico . Il terzo è che non si diminuiscano "notevolmente" l'aria o la luce dei piani sottostanti. Il quarto è che si versi agli altri condomini un'indennità ed infine l'ovvio rispetto delle distanze dalle proprietà dei vicini.

Vale la pena ricordare che la sopraelevazione non prevede per forza il superamento del tetto dell'edifìcio nel suo punto più alto. Pertanto è giudicata tale anche la chiusura con una veranda vetrata di una terrazza a livello, cioè di quelle terrazze a cui si accede da un appartamento che è posto al suo livello e funziona da copertura solo per una parte dello stabile. Infatti, la copertura di parte del fabbricato (dove c'era la terrazza) viene comunque spostata più in alto, occupando la relativa colonna d'aria.

Sempre l'articolo 1127 dispone che l'indennità da versare agli altri condomini deve essere pari al «valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare e detratta la quota spettante a chi fa la sopraelevazione». Il valore da considerare è relativo all'area come se fosse libera da costruzioni, ma edìficabile. Ricordiamo che il prezzo di mercato di un terreno edificabile è direttamente proporzionale a quanto vi si può costruire sopra. Perciò, in questo caso, l'indennità sarà proporzionale alla volumetria del sopralzo che si potrebbe fare.

La seconda parte sul recupero del sottotetto
La terza parte sul decoro architettonico.

AMMINISTRAZIONIAC.com
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