Se il mancato esaurimento degli indici di edificazione riguardasse tutto un condominio multipiano, e solo una parte dei condomini intendesse sfruttarlo (per esempio per chiudere con veranda alcuni balconi), la relativa delibera andrebbe assunta con l'unanimità dei consensi. Gli articoli 1108 e 1120 del codice civile stabiliscono infatti che è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti di alienazione o dì costituzione di diritti reali sul fondo comune. E ciò anche se l'atto di asservimento non configura una servitù vera e propria, ma solo un onere reale ex articolo 1489 del codice civile (tribunale di Milano, 5 marzo 2010, n. 3050).
Nella fattispecie in esame sì configura anche l'applicazione dell'articolo 1127
del codice civile, che concerne la sopraelevazione ed il calcolo dell'indennità relativa. In tale circostaza quindi, le indennità da corrispondere sarebbero due una ai sensi del citato art. 1127 e l'altra a "pagameto" della cessione del diritti di edificazione.
Come si calcoli questa ulteriore indennità, se con gli stessi metodi utilizzati per quella prevista dall'art. 1127 o meno, è un problema affascinante dal punto di vista giurìdico, ma di scarsa utilità pratica. Infatti, chi cede i propri diritti edificatori ha di fatto la possibilità di stabilirne "il prezzo": se un accordo non si raggiunge, non darà il suo assenso.
Pertanto, tutto è rimesso a una trattativa tra le parti che, all'atto pratico, fisserà una cifra che comprenderà sia l'indennità ex articolo 1127 sia la cessione dei diritti edificatori stessi. Del resto, se la trattativa fallisce, chi non ha dato il suo consenso finirà per perdere la possibilità di intascare denaro contante.
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