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domenica 30 gennaio 2011

Fotovoltaico e Agricoltura - vol. 2

La produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche è considerata un'attività agricola connessa e quindi il reddito è ricompreso in quello agrario. Questo regime si applica anche alle società agricole indicate all'articolo 2 del Dlgs 99/2004, che determinano il reddito su base catastale per opzione (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006).

La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche è una attività per la quale la connessione con il terreno non è naturale,pertanto l'agenzia delle Entrate ha individuato alcuni parametri necessari per poterla considerare ricompresa nel reddito agrario (circolare 32/11/2009):
In primo luogo, occorre soddisfare il requisito soggettivo e la produzione energetica deve essere realizzata nel contesto di un'azienda agricola.
Oltre al possesso dei terreni agricoli viene presa in considerazione, ai fini del rispetto della prevalenza, anche la potenza dell'impianto installato. Per gli impianti con potenza non superiore ai 200 kW l'energia generata è sempre considerata produttiva di reddito agrario.
Per gli impianti di potenza superiore, l'attività energetica viene considerata agrìcola se rispetta almeno uno dei tre requisiti seguenti:
1) l'impianto è integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura, iscritta in catasto);
2)il volume di affari derivante dall'attività agricola (al netto della produzione di energia)è prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (esclusa anche la tariffa incentivante);
3)il titolare dell'impresa agricola, entro il lìmite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un ettaro di terreno (utilizzato per l'attività agricola) per ogni 10 kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kW.

Se l'imprenditore agricolo individuale o la società semplice non rispettano almeno uno dì questi requisiti, la produzione di energia eccedente viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Nel caso delle altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, invece, il mancato rispetto di questi parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario. Questo perché tali soggetti, se svolgono anche parzialmente un'attività commerciale, decadono dal diritto di optare per la tassazione catastale.

Ai fini dell'Iva, per le aziende agricole in regime speciale (articolo 34 delDpr 633/72), la cessione dell'energia comportala separazione delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Dpr 633/72. Questo obbligo di separazióne non sussiste se il produttore agricolo ha optato per l'applicazione dell'Iva con metodo normale. La cessione dell'energia sconta l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% (se ceduta al Gse o agli altri soggetti grossisti al n. 103 della Tabella A, parte III). Va assoggettata a imposta con aliquota ridotta anche l'eventuale quota di energia fatturata internamente alla gestione agricola.

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