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mercoledì 9 dicembre 2009

Fotovoltaico ... ultimo capitolo

La produzione di energia da fonti fotovoltaiche può essere effettuata anche da persone fisiche?

Sì, la fattispecie è affron­tata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragra­fo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsu­mo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte di­rette, qualora l'impianto sia di potenza nominale in­feriore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi ener­getici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corri­sposta non ha rilevanza fi­scale avendo natura di con­tributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in ecces­so, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fisca­li: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esu­berante alla rete. Se l'ener­gia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supe­ra Ì propri consumi e si sce­glie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponi­bile, perché, immessa nel­la rete, genera a favore del privato un credito in termi­ni di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso so­no considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attivi­tà commerciali non eserci­tate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono an­che nel caso dell'impianto realizzato da un condomi­nio. In tale ipotesi, i pro­venti costituiscono reddi­to da imputare direttamen­te in capo ai singoli condo­mini in proporzione ai mil­lesimi di proprietà.

Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC

Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.

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