La produzione di energia da fonti fotovoltaiche può essere effettuata anche da persone fisiche?
Sì, la fattispecie è affrontata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragrafo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsumo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte dirette, qualora l'impianto sia di potenza nominale inferiore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi energetici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corrisposta non ha rilevanza fiscale avendo natura di contributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in eccesso, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fiscali: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esuberante alla rete. Se l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supera Ì propri consumi e si sceglie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponibile, perché, immessa nella rete, genera a favore del privato un credito in termini di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso sono considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono anche nel caso dell'impianto realizzato da un condominio. In tale ipotesi, i proventi costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC
Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.
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