Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fidi adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'aricelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: i) non vedenti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione», per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «assistenza specifica», tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.
contatta i nostri professionisti
Legal.affinati.com
Nessun commento:
Posta un commento