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lunedì 14 dicembre 2009

Disabili e Fisco

Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sosti­tuire le deduzioni dal reddi­to imponibile per i figli a cari­co con una detrazione d'im­posta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portato­re di handicap una maggiora­zione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'im­posta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fi­di adottivi e gli affidati o affi­liati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'ar­icelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo pos­seduto nel periodo d'impo­sta e il loro importo diminui­sce con l'aumentare del red­dito fino ad annullarsi quan­do il reddito complessivo dell'avente diritto al benefi­cio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un pa­trimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap gra­ve, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'im­posta si applica sulla parte del valore della quota che su­pera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di impo­sta sulle donazioni.

L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzio­ne dal bollo auto e dall'impo­sta di trascrizione sui passag­gi di proprietà. Ne beneficiano: i) non ve­denti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indenni­tà di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazio­ne della capacità di deambu­lazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ri­dotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al pun­to 4 sono coloro che presen­tano ridotte o impedite capa­cità motorie ma che non ri­sultano, contemporanea­mente, «affetti da grave limi­tazione della capacità di de­ambulazione», per cui nei lo­ro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ri­cordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le age­volazioni previste sui veico­li utilizzati per la locomozio­ne dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano uti­lizzati in via esclusiva o pre­valente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese medi­che generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono de­ducibili dal reddito comples­sivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disa­bili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «as­sistenza specifica», tra le al­tre, le spese relative all'assi­stenza infermieristica e riabi­litativa e quelle sostenute dal personale in possesso del­la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assi­stenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assi­stenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella do­cumentazione rilasciata dal­l'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), in­vece, danno diritto ad una de­trazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscal­mente a carico.

I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carat­tere più specifico, ricordia­mo: la possibilità di detrar­re dall'Irpef il 19% della spe­sa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acqui­sto dei sussidi tecnici e in­formatici, cioè apparecchia­ture e dispositivi meccani­ci, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limita­te da menomazioni perma­nenti di natura motoria, visi­va, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calco­lando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ri­corda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane gui­da. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può esse­re calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acqui­sto degli autoveicoli utiliz­zati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.

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