Il proprietario che ha nascosto i difetti dell'abitazione affittata non
può appellarsi alle clausole contrattuali di gradimento per limitare la
propria responsabilità. È il principio applicato di recente dalla
Cassazione (sentenza n. 19806/2013), secondo cui il locatore risponde
dell'occlusione dello scarico dell'inutilizzabilità dei servizi igienici
se al momento della stipula del contratto nulla è stato detto al
conduttore. Il vizio occultato, infatti, è a carico del proprietario e
le clausole di gradimento del bene – contenute nel contratto – non
operano se i difetti lo rendono inidoneo all'uso.
La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal locatore contro alla
pronuncia dei giudici d'appello, che avevano accolto la domanda di
risoluzione per inadempimento proposta dal conduttore. I giudici di
merito, infatti, avevano ritenuto provato – sia documentalmente sia in
base alle prove orali – che nella fase di stipula del contratto la parte
locatrice aveva fornito al conduttore una rappresentazione delle
caratteristiche e condizioni dell'immobile diversa da quella reale. In
particolare, era stata mostrata al futuro inquilino una planimetria che
indicava lo scarico del wc dotato di collegamento alla pubblica
fognatura e un'altezza del locale conforme a quella richiesta dal
regolamento comunale.
Di conseguenza, dell'occlusione dello scarico e dei servizi igienici
inutilizzabili risponde il locatore. A meno che la situazione non sia
stata portata a conoscenza del conduttore al momento della firma
dell'accordo. Precisano inoltre i giudici che «le clausole contrattuali
di gradimento del bene e di accollo da parte del conduttore di ogni
onere di adattamento del bene all'uso pattuito non possono operare
quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazione
sono tali da renderlo inidoneo a quell'uso. Il patto con cui si limita o
si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha
effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore o se i
vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa».
Sul punto resta valido quanto affermato dalla Cassazione nel 2000, con
la sentenza 14342. Infatti, la disposizione dell'articolo 1579 del
Codice civile, che sancisce l'inefficacia del patto di esonero della
responsabilità del locatore per i vizi che rendano impossibile il
godimento della cosa locata, si applica anche ai difetti conosciuti o
riconoscibili dal conduttore, dal momento che «la conoscibilità o meno
dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente articolo 1578 del
Codice civile – escludendo la risoluzione del contratto di locazione o
la riduzione del corrispettivo – nei soli casi in cui i vizi stessi
incidano solo parzialmente sul godimento della cosa locata, senza
escluderlo, onde possa risultare ragionevole la preventiva e concorde
valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi
relativi».
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