La
Cassazione ha chiarito che l’appaltatore ha l’obbligo di fornire una
garanzia per le eventuali difformità dell’opera realizzata. L’obbligo
viene meno se il committente accetta l’opera e conosce i vizi che la
caratterizzano, tranne nel caso in cui l’appaltatore non abbia nascosto i
difetti in mala fede.
Una volta presa visione dei difetti nell’opera consegnata, il
committente può esigere la riparazione a spese dell’appaltatore,
chiedere uno sconto sul prezzo pattuito o pretendere la risoluzione del
contratto.
Al contrario, se il committente conosce i vizi, ma chiede solo un
risarcimento, dovrà comunque pagare all’appaltatore il corrispettivo
previsto.
La pronuncia della Cassazione si è basata sul ricorso con cui un
committente aveva chiesto il risarcimento dei danni riscontrati a
seguito di alcuni lavori. Il committente, però, non aveva pagato
l’appaltatore né gli aveva chiesto di eliminare i difetti dall’opera.
La Cassazione ha concluso che la domanda di risarcimento dei danni è
autonoma rispetto a quella per l’eliminazione dei difetti. Presentando
richiesta di risarcimento, il committente non può quindi ottenere
l’eliminazione dei danni e deve comunque pagare la prestazione.
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