Il principio, più volte affermato dai
giudici, è stato anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione con
la sentenza n. 5331 del 3 aprile 2012 che ha confermato la nullità
della delibera dell'assemblea che neghi al singolo condomino di
staccarsi dall'impianto quand'anche il distacco avvenga senza ulteriori
oneri per gli altri condomini.
«Il condomino – afferma la sentenza – può
addirittura legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento
centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare
dall'impianto termico comune senza necessità di autorizzazione o di
approvazione da parte degli altri condomini». Attenzione, però, perché
il distacco non lo esonera dal partecipare comunque alle spese per la
conservazione dell'impianto, tra cui anche quelle per la sostituzione
della caldaia centrale, stante la potenziale possibilità di riallacciare
in futuro la sua unità immobiliare distaccata (Cassazione n. 7708/07).
Qualora poi, in ultima analisi, l'intera
operazione si risolva in un aumento degli oneri in capo ai condomini che
proseguono nel godimento del servizio comune, restano a suo carico
anche quelle di gestione (combustibile compreso): al distacco deve
seguire una diminuzione del costo generale del servizio, così che il
condomino che rimane collegato all'impianto centralizzato non debba
gravarsi, a conti fatti, anche della quota del condomino che si
distacca.
Ed ancora: a rigor di logica, anche a
seguito del distacco dalla rete condominiale, il singolo condomino
continua comunque a percepire un beneficio dall'impianto centralizzato
per irraggiamento derivante vuoi dal calore degli appartamenti
confinanti riscaldati e vuoi dai tubi condominiali che attraversano la
sua proprietà. Da qui il suo obbligo di riconoscere in ogni caso al
condominio le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di
gestione, pari al maggior calore di cui beneficia il suo appartamento.
In presenza comunque delle condizioni
predette, può dirsi definitivamente consacrato il diritto del condomino
al distacco dall'impianto centralizzato, quand'anche il regolamento di
natura contrattuale lo vieti, imponendo in tal modo all'autore del
distacco l'onere di continuare a pagare tutte le spese del servizio. Le
disposizioni del regolamento sono infatti meritevoli di tutela solo ove
regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale
dell'ordinamento. Tale interesse non sussiste in una clausola che
impedisca il distacco dal servizio di riscaldamento centralizzato
(ovvero lo condizioni all'obbligo del condomino di continuare a pagare
le relative spese), perché – hanno stabilito i giudici supremi con la
sentenza n. 19893 del 29 novembre 2011 – simile divieto sarebbe
«espressione di prevaricazione egoistica anche da parte di esigua
minoranza e di lesione del principio costituzionale di solidarietà
sociale».
Risparmio energetico
Resta in ogni caso l'apparente incompatibilità delle pronunce (anche recenti) dei giudici con la normativa dettata in tema di risparmio energetico (Dpr n. 59/09), che non vede di buon occhio la contestuale presenza negli edifici di impianti centralizzati e di caldaiette autonome, proprio perché l'aggiunta di nuovi impianti, sebbene limitati solo ad alcune unità immobiliari, comporta un generale aumento di consumo energetico.
Se è vero però che uno dei presupposti che
legittima il distacco è proprio quello che l'intervento non provochi uno
squilibrio termico dell'impianto comune, tra tali requisiti deve darsi
rilievo al risparmio energetico per cui, in pratica, il distacco diventa
oggi realizzabile solo se sussistono motivi tecnici o di forza maggiore
che lo giustificano: il tutto da accertarsi con apposita relazione
tecnicaResta in ogni caso l'apparente incompatibilità delle pronunce (anche recenti) dei giudici con la normativa dettata in tema di risparmio energetico (Dpr n. 59/09), che non vede di buon occhio la contestuale presenza negli edifici di impianti centralizzati e di caldaiette autonome, proprio perché l'aggiunta di nuovi impianti, sebbene limitati solo ad alcune unità immobiliari, comporta un generale aumento di consumo energetico.
soluzioni immobiliari
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