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lunedì 18 ottobre 2010

L'immobile in regola dopo la manovra

L'articolo 19 del­la manovra estiva va­rata con il DI 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, riguarda il settore immobiliare.

Accatastamento.
A seguito delle disposizioni dell'articolo 2, comma 36, del DI 262/2006, l'agenzia del Territorio, in collaborazione con l'Agea, ha individuato oltre 2.000.000 di costruzioni, insistenti su particelle iscritte al catasto terreni, non dichiarate al catasto fabbrica­ti.
Gli elenchi sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» e sono visibili sul sito www.agenziaterritorio. gov.it. Si tratta soprattutto di fabbricati rurali, ma sono pre­senti anche costruzioni di ti­po civile (box, depositi, tetto­ie), industriale (capannoni e laboratori) e commerciale.
Ai possessori viene richie­sto di presentare la denuncia al catasto fabbricati entro il 2010, per la regolarizzazione catastale, alla quale dovrà se­guire quella fiscale, relativa agli anni pregressi, non anco­ra caduti in prescrizione.
Stesso obbligo, e nei medesi­mi termini, per i possessori di unità immobiliari che han­no subito variazioni di consi­stenza (ampliamenti, recupe ro di sottotetti, formazione di verande nei terrazzi, co­struzione di un bagno prima mancante, creazione di canti-nette abitabili eccetera) o un cambio d'uso con opere.
Le denunce catastali devo­no essere commissionate a tecnici professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, ar­chitetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi e agrotecnici, che vi provvede-ranno, proponendo anche la rendita, ai sensi dell'articolo i del Dm 701/94. In caso di mancato adempimento, l'Agenzìa passerà all'accerta­mento d'ufficio, addebitan­do al possessore le speserela-tive, e comminandogli le san­zioni per omessa denuncia. Eseguiti gli accatastamenti volontari o d'ufficio, copia della denuncia sarà trasmes­sa ai comuni di appartenen­za, per i controlli di conformi­tà urbanistico-edilizia.

Sul piano fiscale
Dopo l'accatastamento, è ne­cessario procedere alla rego­larizzazione fiscale in tema di imposte dirette.. Per cui, nel caso dei fabbricati fanta­sma, secondo l'articolo 2, comma36 del DI 262/06, l'effi­cacia della rendita decorre dal 1 gennaio dell'anno suc­cessivo a quello di ultimazio­ne del fabbricato o, in man­canza, dal 1 gennaio dell'an­no di pubblicazione degli elenchi sulla «Gazzetta Uffi-ciale»per il comune di appar­tenenza. Se si tratta, invece, di variazioni presentate per mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite, l'efficacia della rendita risale alla datadi effettiva ultimazio­ne delle opere.
La regolarizzazione deve essere fatta ricorrendo al "ravvedimento operoso", previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/97, che consente no­tevoli risparmi nell'applica­zione delle sanzioni, evitan­do così l'accertamento degli enti creditori.

Sul piano urbanistico
Sul fronte urbanistico, l'adempimento va richiesto dai possessori dei fabbricati fantasma, mediante incarico a uno dei tecnici citati, con la presentazione al comune di un progetto edilizio in sana­toria, versando le sanzioni previste dall'articolo 37 del Dpr 380/2001 (da un minimo di 516 a un massimo di 10.329 euro), a condizione che la de­stinazione urbanistica sia compatibile con la costruzio­ne eseguita. Analogamente, nel caso di unità immobiliari già censite, ristrutturate con modifiche che abbiano inci­so sulla consistenza o per il cambio d'uso, si potrà pre-sentareuna Scia (segnaiazio­ne certificata inizio attività) in sanatoria, versando la san­zione che, in tali fattispecie, viene di norma applicata al minimo.
In tutti gli altri casi di ma­nufatti costruiti in zone non compatibili o addirittura sog­gette a vincoli ambientali o di rispetto marittimo, fluvia­le e lacuale, i comuni potran­no aprire le procedure d'in­frazione, con la denuncia al magistrato, che può conclu­dersi con l'ingiunzione alla demolizione e il carcere peri responsabili, oltre alle san­zioni (articolo 40 e seguenti del Dpr 380/2001).

Compravendita e affitti
In materia di vendite di fab­bricati per atti fra vivi, a segui­to della modifica dell'articolo 29 della legge 52/85, operata dall'articolo 19, comma 14 del DI 78/2010, viene disposto che - a pena di nullità - oltre all'identificazione catastale dei beni (sezione, foglio, particella e subalterno), i vendi­tori dichiarino che le planime­trie catastali delle unità corri­spondono allo stato di fatto oppure presentino un'attesta­zione di conformità, rilascia­ta da un tecnico fra quelli elencati- Nel contempo, il no­taio dovrà verificare la corri­spondenza fra l'intestazione catastale e quella risultante dai registri immobiliari. Se il riscontro fosse negativo, do­vrà provvedere all'allinea­mento prima della compila­zione dell'atto oppure anche successivamente, tramite compilazione del modello unico informatico, per la regi­strazione, la trascrizione e la voltura catastale dell'atto, in­dicando gli estremi degli atti intermedi mancanti per assi­curare la continuità storica
Sono escluse da tale procedura (circolare 2/2010), le ces­sioni relative a: particelle cen­site al catasto terreni; fabbri­cati rurali che non hanno per­so i requisiti di ruralità. Sono altresì escluse altre tipologie dì fabbricati iscritti nelle cate­gorie virtuali (articolo 3, Dm 29/98): fabbricati non più red­ditizi, categoria virtuale F/z; fabbricati in corso di costru­zione (F/3) o in via di defini­zione (F/4); lastrici solari (F/5); aree urbane (F/i).
Per quanto riguarda i con­tratti d'affitto, con il comma 15 dell'articolo 19 DI 78/2010 si stabilisce che nella richie­sta di registrazione (model­lo 69) siano inseritigli identi­ficativi catastali, pure nel ca­so di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. II mancato rispetto della nor­ ma comporta una san­zione dal 120 al 240% dell'impo­sta di registro.

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