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lunedì 21 giugno 2010

Condominio Minimo

Le norme che regolano i cd. condomini minimi - che si hanno già con due unità immobiliari - (Cass. Sent. 4721/2001) prevedono la non applicabilità della disciplina dettatata dall'Artò. 1136 Cd. Civ. la quale richiede per la regolare costituzione delle assemblee e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma in forza alla norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 Cod. Civ. , le deliberazioni assembleari sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 Cod. Civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio minimo costituisce una specie.
Per quanto riguarda eventuali addizioni o migliorie l'art. 1102 stabilisce che ciascun partecipante possa apportare alla cosa comune, le modifiche per il miglior godimento della cosa stessa, tuttavia anche detta norma - nel caso in cui si voglia costruire qualcosa che incida sul decoro architettonico dell'edificio - incontra il limite del rispetto dell'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determianta ed armonica fisionomia e una specifica identità.

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