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lunedì 14 giugno 2010

Codominio: Sicurezza per i lavoratori

Se un condominio ha dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, nei suoi confronti - secondo il principio di specialità -opera la disposizione riportata nell'articolo 3, comma 9 del testo unico. Vengono quindi confermati i soli obblighi riguardanti l'informazione (articolo 36), la formazione (articolo 37) e, in caso di fornitura di dispositivi di protezione individuali (Dpi), la necessità che questi siano conformi al Titolo III (Capo I).
Insomma, in questo caso non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI,ma ci deve essere una preventiva valutazione dei rischi essenziale per l'antiinfortunistica e per le dovute attività informative.
Nel caso in cui, invece, il condominio abbia dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, allora sussiste l'obbligo del DVR.
A tal proposito, possiamo, a titolo esemplificativo ricordare alcune categorie di lavoratori per il condominio quali: i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli stabili e degli spazi a verde.
In merito all'informazione, il Ministero ricorda che ai sensi dell'articolo 36 del Testo unico, essa deve riguardare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività da svolgere nel condominio, fermo restando che il suo contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, in caso di immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua.
Mentre nel caso, non poi così remoto, che questi lavori vengano dati in appalto a ditte esterne sussisterà allora l'obbligo della stesura del DUVRI - anche se non è ancora chiaro come provvedere alla stesura del documento sui rischi interferenziali, mancando l'obbligo per il datore-committente Condominio della stesura del documento che individui ed attesti i rischi interferenziali.
Un ultimo importante capitolo riguarda i lavori edili:
In caso di conferimento di un appalto di lavoro edile, da parte del condominio, con la conseguente applicazione del Titolo IV del Testo unico (cantieri mobili e temporanei). Si tratta di una normativa abbastanza complessa il cui campo di applicazione è stabilito dall'articolo 88, comma 1, meglio esplicitato dall'allegato X, ove sono riportati, tra l'altro, i lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, il rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in legno.

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