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lunedì 19 aprile 2010

Legal: TIA dopo la pronuncia della CTR Toscana

La commissione tributaria della Toscana è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla tariffa rifiuti sostenendo che l'imposta può essere richiesta se a gestire il servìzio è un organismo societario. La pronuncia ha di nuovo mescolato le carte, ma difficilmente una Ctr può mettere in crisi l'impianto delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 238/2009: la Tia, hanno chiarito i giudici delle leggi, è un tributo, e la sua riscossione dà luogo all'applicazione di una entrata che non è mai corrispettiva di un servizio reso. Ne consegue che la stessa non può essere assoggettata a Iva, per difetto del presupposto oggettivo dell'imposta (corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi), a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo (esercizio dì imprese arti e professioni).
L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utenza ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detersione dilocali, che ha un collegamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non

possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente aescludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2oo6, secondo cui gli enti pubblici e iprivati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono investe autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare
La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate
l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affissioni. Anche sui rapporti tragestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto dì un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scomparire" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.

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