Pagine

lunedì 11 gennaio 2010

Tia: Natura e sanzioni, un nuovo capitolo.

II riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte costituzionale impone ai comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli sche¬mi tributati. Oltre alla questione dell'Iva e ai problemi nella gestione del servizio, i comuni dovranno modificare i regolamenti che conten¬gono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali
Sull’obbligo dichiarativo;la disciplina della della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione, ma l’assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97).
Per quanto riguarda poi i termini di accertamento: Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi
Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che –impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizio¬ni regolamentari che prevedono termini diversi.
Per quanto attiene ai rimborsi, La natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti.
Infine riguardo alle sanzioni: mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno"al potere regolamentare.

Nessun commento: