Pagine

mercoledì 15 luglio 2009

Condominio: ripartizione delle spese e delibere annullabili

Come il singolo condomino ha diritto di proprietà sulle cose comuni proporzionato al valore di piano o alla porzione di piano espresso in millesimi, così ha il dovere di concorrere pro quota, espressa in millesimi, alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni.
Il criterio di ripartizione delle spese si basa sui millesimi di proprietà.
Una delibera dell'assemblea di condominio che modifichi detti criteri si traduce in una lesione dei diritti del singolo condomino ed è inefficace nonché affetta da nullità radicale.
Ma non tutte le delibere che modificano i criteri di riparto sono nulle, ma solo quelle non assunte consapevolmente all'unanimità dei condomini.
Le deliberazioni che violano i criteri di ripartizione stabiliti o il criterio di attribuzione sono invece annullabili nei termini dell'art 1137 Cod. Civ.

Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC

Nessun commento: