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lunedì 4 maggio 2009

IVA e spese legali

In base all’art.5 D.P.R. 633/1972 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all’erario l’ammontare dell’IVA computata sull’onorario spettategli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente ex art.17 e 18 dello stesso decreto.

Tra gli oneri processuali da cui deve essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma versata in via di rivalsa al proprio legale,

eccettuato il caso in cui al cliente vincitore è consentito , per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicchè questo non viene più a costituire costo del processo. (Cass. SS.UU. 12 giugno 1982 n. 3544)

In estrema sintesi se la parte vincitrice è soggetto IVA e dunque ha diritto alla detrazione pagata in via di rivalsa ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, pertanto il soccombente non deve essere chiamato al pagamento dell’IVA relativa agli onorari professionali dell’Avvocato di controparte, in quanto in definitiva non esiste in capo al vincitore alcuna spesa da rimborsare ( Cass. 21/07/1988 n. 4720 e Cass. 29/05/1990 n. 5027)

Per maggiore chiarezza la Parte vittoriosa avrà diritto a ottenere il rimborso dell’onorario , delle spese processuali, ma non dell’IVA poiché per quest’ultima la parte vincitrice soggetto IVA. ha titolo a esercitare la detrazione. Nella risoluzione 91/E della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario è stato precisato (che richiama la circolare 203/E del 6/12/1994) “il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri è tenuto al pagamento dell’imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca l’esercizio della propria attività d’impresa ha titolo di esercitare la detrazione dell’imposta stessa..

Insomma recentemente la Suprema Corte ha ribadito (Cfr. Cass 24/03/2000 n.3536) L’eventualità che la parte vittoriosa, per la sua qualità personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede d’esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione “se dovuta”

Cass. 4720 del 21/07/1988 afferma poi, “la condanna della parte soccombente a rimborsare all’altra le spese del processo comprende il rimborso dell’IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l’imposta in detrazione, e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa.”

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