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lunedì 13 febbraio 2012

Ristrutturazioni e 36%

E' dal 1° gennaio 2012, che le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione della casa diventano permanenti.

Il 36% era stato introdotto dal 1° gennaio 1998 (articolo 1, legge 449/97) e via via prorogato. Il nuovo articolo 16-bis del Testo unico delle imposte dirette, Dpr 917/86 (introdotto dall'articolo 4 Dl 201/2011), rende strutturali i benefici inserendoli tra gli oneri detraibili dall'Irpef.
La detrazione si applica nella misura del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze (box, cantina, soffitta), da dividere in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui vengono eseguiti i lavori. È stata abrogata, dal 1° gennaio 2012, la possibilità di ripartire l'importo detraibile in 5 o 3 quote annuali per i soggetti, rispettivamente, di età pari a 75 o 80 anni. Possibilità che resta in vigore per tutte le spese sostenute sino al 31 dicembre 2011.

Sostanzialmente confermata la platea dei beneficiari.

Dopo la soppressione, per i lavori iniziati dallo scorso 14 maggio 2011, dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara, gli adempimenti sono ridotti al minimo:
- c'è l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile (e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del contratto di locazione);
- c'è l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici verificatori, i documenti stabiliti con il provvedimento 2 novembre 2011, protocollo 149646 (si veda la scheda a sinistra).
Eliminato, sempre dal 14 maggio 2011, l'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura che provocava tanti problemi applicativi essendo di difficile individuazione. Resta, invece, la condizione che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale, anche online, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa destinataria del bonifico. Sui bonifici rimane anche l'obbligo di banche e poste italiane di effettuazione della ritenuta del 4% (10% sino al 5 luglio 2011), all'atto dell'accredito delle somme sui conti correnti delle imprese esecutrici dei lavori.

È stata mantenuta l'applicabilità del 36% agli acquisti di immobili residenziali ristrutturati e ceduti da imprese edili. L'articolo 16-bis del Tuir prevede che la detrazione si applichi anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48mila euro.
Mentre è espressamente precisato che il rogito deve essere stipulato entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori, non si fa più cenno alla data di inizio dei lavori (prima era il 1° gennaio 2008). Pertanto, poiché le modifiche valgono dal 1° gennaio 2012, se i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati prima, si rende applicabile la vecchia disciplina secondo cui il rogito deve essere stipulato, per beneficiare della detrazione entro il 30 giugno 2012 (termine anticipato rispetto al precedente fissato per il 30 giugno 2013). Tuttavia i lavori di ristrutturazione non possono essere iniziati prima del 1° gennaio 2008 pena l'inapplicabilità dei benefici fiscali. Viceversa, per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2012 la detrazione si applica anche se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2008.

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