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lunedì 30 gennaio 2012

Condominio: il rendiconto è modificabile?

Il Codice non impone una sequenza temporale nell'esame dei singoli rendiconti per l'approvazione dei bilanci consuntivi del condominio. Per giurisprudenza conforme, è ritenuta legittima la delibera che approvi il consuntivo senza esaminare la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, «atteso che i criteri di semplicità e snellezza consentono, senza pregiudizi per i comproprietari, la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nel l'approvazione dei rendiconti» (Cassazione, 11562/2000). È anche possibile che possano essere sottoposti all'assemblea fatti e spese aventi riferimento a esercizio pregresso: le deliberazioni, riguardanti tali fatti e spese, vincolano i condomini.

Approvato il rendiconto e il bilancio, non è più ammesso, ai condomini, di contestare i conti o le spese, rimettendo in discussione i provvedimenti adottati (Cassazione, 3402/1981), salvo impugnare la delibera di approvazione del bilancio ma solo per mere ragioni di legittimità (Cassazione, 2747/1994). Solo a seguito di una sentenza di accoglimento dell'impugnazione, il condominio può legittimamente revisionare i bilanci pregressi in forza della sentenza.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione (sentenza 26243/2011) che ha respinto il ricorso proposto dal condomino che, in secondo grado, aveva visto respinta la propria domanda con la quale aveva impugnato la nuova delibera poiché, a suo dire, non è possibile che l'assemblea modifichi un precedente bilancio.
"Un condomino aveva impugnato la delibera lamentando l'illegittimità del rendiconto. Accolta l'impugnazione, l'amministratore riconvocava l'assemblea che modificava il bilancio. Un altro condomino decide di impugnare la delibera sostenendo che l'assemblea non poteva modificare il precedete bilancio ormai chiuso e approvato.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso precisando che l'assemblea può revisionare i vecchi bilanci a maggior ragione se ciò dipenda dalla necessità di conformarsi a una decisione giudiziale. «La Corte territoriale, con motivazione altrettanto sufficiente e pertinente, ha compiutamente argomentato sulla insussistenza dei supposti vizi di legittimità della delibera impugnata, evidenziando come il condominio avesse agito nell'ambito dei propri poteri senza ravvisare alcuna contrarietà alla legge o al regolamento e avesse legittimamente provveduto sulla revisione dei bilanci pregressi in forza della sentenza, emessa inter partes, del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla stessa (...) con riferimento all'impugnativa della delibera (a seguito della quale era stata respinta la dichiarazione di illegittimità della ripartizione riguardante le spese per la sostituzione degli ascensori)».

AmminstrazioniAC.com
per i condomini

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