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mercoledì 10 febbraio 2010

Un mese di tempo

Non ho mai utilizzato le pagine di questo blog per motivi personali,

Il blog è dei professionisti nostri collaboratori, degli utenti e dei nostri clienti.
Il blog è informazione, consigli e soluzioni.
Il blog è la trasposizione della filosofia delle nostre attività.

Concedetemi però queste poche righe.
Un evento importante arricchirà come non mai la mia vita,
quindi da un lato non potrò esser presente per la gestione dei servizi internet e comunicazione e dall'altro il momento è propizio per alcuni cambiamenti, per alcuni arricchimenti dei contenuti, per piccole modifiche nella struttura dei siti e dei blog.

Marzo 2010 porterà la professionalità di sempre ma una forma diversa.

Grazie per l'attenzione.

Dott. Jacopo M.D. Affinati

lunedì 8 febbraio 2010

Ici ed energie rinnovabili

Alcune interpretazioni dell'amministrazione finanziaria pongono una serie di problemi ai soggetti titolari di diritti reali su impianti eolici e fotovoltaici i quali, laddove l'orientamento ministeriale si rivelasse corretto, dovrebbero fronteggiare oneri tributari aggiuntivi, prima tra tutti l'Ici.
Con la risoluzione 3/1/2008 l'agenzia del Territorio ha affermato che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere (quali «immobili ospitanti impianti fotovoltaici») accatastati come «opifici» (categoria catastale D/1), con rilevanti conseguenze non solo ai fini ici (imponibilità), ma anche in termini di imposizione indiretta all'atto della conclusione dei contratti di trasferimento o utilizzo {si veda l'altro articolo in pagina). Stesse conclusioni sono state raggiunte con riferimento agli impianti eolici (circolari M/T/2007 e 4/T/2006).

Queste prese diposizione, basate anche sulla nota vicenda delle turbine installate nelle centrali elettriche tradizionali non convincono.
La 'commissione provinciale di Bologna (sezione VI, decisio¬ne n. 11/2009), con riferimento a una centrale eolica, ha bocciato la tesi del Territorio, stabilendo che la corretta classificazione catastale di queste fonti di energia -anche in considerazione della funzione di utilità sociale rivestita - vada individuata nella categoria "E". Il che, pur mantenendone ferma la natura immobiliare, ne: comporta l'esenzione dall'Ici.

Parte della dottrina sostiene, invece, che non si sarebbe in presenza di unità immobiliari (e quindi di obbligo di accatastamento) atteso che, contrariamente a quanto accade con le turbine delle centrali dove immobile e impianto costituiscono un tutt'unoinseparabile.iparchi eolici e fotovoltaici esauriscono di per se stessi la propria funzione, senza che il terreno rivesta altro ruolo se non quello (peraltro eventuale) di supporto.
È esperienza comune che, spesso, il fondo continua ad essere utilizzato anche dopo l'installazione dei pannelli o degli aerogeneratori, ad esempio come pascolo. A favore di questa impostazione si possono citare altre considerazioni: la realizzazione di un parco eolico o fotovoltaico non mutala destinazione d'uso'(agricola) del terreno in cui èposizionata.
I moduli (soprattutto nel fotovoltaico) non costituiscono un «impianto fìsso al suolo, in quanto normalmente possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (parole dell'agenzia delle Entrate, circolare 46/E/O7).

Infine, dal punto di vista procedurale, nonostante una certa prassi contraria, si ritiene che il comune, in sede dì accertamento, non possa sostituirsi all'agenzia del Territorio e qualificare catastalmente un (presunto) immobile sfornito di rendita, essendosi interrotta bruscamente la progettata delega delle funzioni catastali agli enti locali (Tar Lazio 4259/2008).

A ben vedere, poi, anche l'agenzia del Territorio ha dovuto mitigare le proprie conclusioni, affermando (circolare n. 3/T/o8 citata) che «non hanno autonoma rilevanza catastale è costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici».

Per saperne di più chiedi ai nostri consulenti.
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lunedì 1 febbraio 2010

Immobili: come si ottiene la certificazione energetica

L'ACE (più comunemente detta certificazione energetica) può essere ottenuta dal proprietario dell'immobile seguendo due vie:

1\ rivolgersi a un soggetto accreditato.
2\ In caso di ristrutturazione ottenere dal proprio tecnico di fiducia un Aqe (ovverosia un attestato di qualificazione energetica)
Chiaramente l'Aqe essendo redatto dal tecnico che ha personalmente seguito i lavori dovrà essere sottoposto al certificatore per essere convertito in Ace.

La seconda procedura è obbligatoria in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali e non deve spaventare a proposito dei costi poichè la figura del certificatore entrerà solamente nella fase finale della procedura che sarà seguita direttamente dal tecnico incaricato per le opere.

Un'altro servizio di
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Scenario Immobiliare: Certificazione energetica e vendite

Il mercato immobiliare del centro/nord Italia appare chiaramente in una fase discendente.
Soprattutto, un bel voto sulla pagella energetica ha pochissimi effetti sul prezzo di vendita di una casa, a meno che non si tratti di una costruzione nuova di zecca e realizzata con tutti i crismi dell'efficienza.
Per gli immobili più recenti, il problema è un altro: il momento in cui il compratore entra in contatto con la certificazione! Nella maggior parte dei casi, infatti, il documento gli viene consegnato dopo il preliminare, se non addirittura al rogito, quando il prezzo è già stato concordato.
Avere conoscenza del reale rendimento dell'immobile, chiaramente se questo non sarà soggetto a un'integrale ristrutturazione, può permettere al potenziale acquirente avveduto di disporre di una diversa arma nelle trattive per l'acquisto.

Soluzioni per l'immobiliare
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