Pagine

lunedì 8 febbraio 2010

Ici ed energie rinnovabili

Alcune interpretazioni dell'amministrazione finanziaria pongono una serie di problemi ai soggetti titolari di diritti reali su impianti eolici e fotovoltaici i quali, laddove l'orientamento ministeriale si rivelasse corretto, dovrebbero fronteggiare oneri tributari aggiuntivi, prima tra tutti l'Ici.
Con la risoluzione 3/1/2008 l'agenzia del Territorio ha affermato che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere (quali «immobili ospitanti impianti fotovoltaici») accatastati come «opifici» (categoria catastale D/1), con rilevanti conseguenze non solo ai fini ici (imponibilità), ma anche in termini di imposizione indiretta all'atto della conclusione dei contratti di trasferimento o utilizzo {si veda l'altro articolo in pagina). Stesse conclusioni sono state raggiunte con riferimento agli impianti eolici (circolari M/T/2007 e 4/T/2006).

Queste prese diposizione, basate anche sulla nota vicenda delle turbine installate nelle centrali elettriche tradizionali non convincono.
La 'commissione provinciale di Bologna (sezione VI, decisio¬ne n. 11/2009), con riferimento a una centrale eolica, ha bocciato la tesi del Territorio, stabilendo che la corretta classificazione catastale di queste fonti di energia -anche in considerazione della funzione di utilità sociale rivestita - vada individuata nella categoria "E". Il che, pur mantenendone ferma la natura immobiliare, ne: comporta l'esenzione dall'Ici.

Parte della dottrina sostiene, invece, che non si sarebbe in presenza di unità immobiliari (e quindi di obbligo di accatastamento) atteso che, contrariamente a quanto accade con le turbine delle centrali dove immobile e impianto costituiscono un tutt'unoinseparabile.iparchi eolici e fotovoltaici esauriscono di per se stessi la propria funzione, senza che il terreno rivesta altro ruolo se non quello (peraltro eventuale) di supporto.
È esperienza comune che, spesso, il fondo continua ad essere utilizzato anche dopo l'installazione dei pannelli o degli aerogeneratori, ad esempio come pascolo. A favore di questa impostazione si possono citare altre considerazioni: la realizzazione di un parco eolico o fotovoltaico non mutala destinazione d'uso'(agricola) del terreno in cui èposizionata.
I moduli (soprattutto nel fotovoltaico) non costituiscono un «impianto fìsso al suolo, in quanto normalmente possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (parole dell'agenzia delle Entrate, circolare 46/E/O7).

Infine, dal punto di vista procedurale, nonostante una certa prassi contraria, si ritiene che il comune, in sede dì accertamento, non possa sostituirsi all'agenzia del Territorio e qualificare catastalmente un (presunto) immobile sfornito di rendita, essendosi interrotta bruscamente la progettata delega delle funzioni catastali agli enti locali (Tar Lazio 4259/2008).

A ben vedere, poi, anche l'agenzia del Territorio ha dovuto mitigare le proprie conclusioni, affermando (circolare n. 3/T/o8 citata) che «non hanno autonoma rilevanza catastale è costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici».

Per saperne di più chiedi ai nostri consulenti.
AmministrazioniAC
Tutte le soluzioni per gli immobili
Locazione, Condominio, Investimenti

Nessun commento: