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lunedì 12 luglio 2010

Condominio : Decoro architettonico

L'art. 1122 del codice civile permette al singolo condomino di poter eseguire installazioni sui propri terrazzi senza che ciò possa pregiudicare il decoro architettonico dell'inero stabile (Art. 1120 Cod. Civ.)
Nel caso di lesione del decoro architettonico, al fine di evitare un certo contenzioso giudiziale è opportuno discutere i futuri lavori in sede di assemblea.
L'assemblea deciderà in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo dei condomini e dei millessimi (Art. 1136 Cod. Civ) tale decisione non sarà ne definitiva nè inappellabile, poichè il singolo condomino che si veda negare la facoltà di eseguire le opere potrà impugnare la delibera assembleare innanzi all'autorità giudiziaria - previo espletamento della procedura di mediazione (dal 2011).
Resta da dire che in ogni caso ciascun condomino - poichè il diritto al decoro è un diritto che compete individualmente - potrà impugnare la delibera e dimostrare che l'intervento di cui si discuteva è lesivo del decoro del condominio tutto.

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Il sito è in fase di aggiornamento, torniamo on-line dal 15 luglio.
Grazie.

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