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lunedì 31 maggio 2010

Condominio: Sicurezza ascensore

L'obbligo di chiedere la verifica ricade sull'amministratore - in quanto rappresentante dei pro-prietari ~ e i costi sono a carico del condominio.
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso eco­nomico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere sem­plicemente informata alla pri­ma occasione.
Ben più critica, invece, può es­sere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo mo­mento che entra pesantemente in gioco la responsabilità ammi­nistrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento del­l'impianto alle prescrizioni indi­cate per eliminare i rischi, infat­ti, comporta l'immediata chiusu­ra dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedi­menti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competen­te. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenu­to indispensabili al fine dì per­mettere all'impianto di conti­nuare a restare attivo.
L'entità della spesa condizio­na il quorum necessario per as­sumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di alme­no metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il vo­to dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti al­meno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valuta­to caso per caso, visto che la stes­sa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì respon­sabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabi­lità amministrativa, per esclude­re la quale può ricorrere al giudi­ce in sede di volontaria giurisdi­zione per fare assumere i prov­vedimenti più idonei a consen­tirgli di ottemperare a un obbli­go impostogli dalla legge, com­preso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.




Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC.com
Un punto fermo nel settore della consulenza immobiliare

lunedì 17 maggio 2010

Solare e fiscale

Soluzioni Fiscali per gli impianti fotovoltaici

I Grandi impianti
AMMORTAMENTO – TERRENO SUI CUI INSISTE L’IMPIANTO – QUESTIONI DI LEASING
L'individuazione della misura dell'ammortamento degli impianti fotovoltaici dipende dalla qualificazione o meno degli stessi come immobili.
Individuazione Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Iti, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/i - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante
La qualificazione immobiliare degli impianti fotovoltaici anche ai fini reddituali, in realtà, appare in contrasto con due precedenti prese di posizione dell'agenzia delle Entrate (circolari 4/E/2OO7 e 38/E/20o8, confermate dalla risposta Camera dei deputati del 6 maggio 2009, n. 5-01383). In particolare, nella circolare 46/E, l'agenzia ha affermato che l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Pertanto:
Quindi, secondo le Entrate, il coefficiente di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico è pari al 9 per cento, corrispondente all'alìquota applicabile alle «centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati» secondo il Dm 31 dicembre 1988.
Laddove gli impianti fotovol-taicifossero ora qualificabili come «immobili» anche ai finì del reddito d'impresa, in conformità all'accatastamento del Territorio, risulterebbero ammortiz-zabili con il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati dell'industria termoelettrica, invece del 9 per cento.
La qualificazione immobiliare degli"impianti fotovoltaici avrebbe ripercussioni anche in relazione alla durata minima dei contratti di leasing. Per i beni concèssi in locazione finanziaria, l'articolo 102, comma 7, delTuir ammette la deduzione dei canoni in capo all'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 per gli immobili.
Scorporo
La disciplina dello scorporo del terreno sottostante l'impianto (acquisito in proprietà o con un contratto dileasing) nell'ipotesi - peraltro non comune - in cui un'impresa acquisisca un impianto già ultimato fa sorgere ulteriori criticità.
In tale ipotesi, aderendo alla qualificazione immobiliare, si renderebbe necessario
applicare la disciplina dello scorporo del terreno di cui alDl 223/2006, articolo 36.
Potrebbe essere evitato in caso di acquisizione del solo diritto di superficie sul terreno sottostante l'impianto (risoluzione 5 luglio 2007, n.i57/E, e 27 luglio 2007, n.i92/E).
Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come «opifici», andrebbero considerati qualibenimobili ai fìni dell'ammortamento, ovviamente a patto che l'impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento.

I Vantaggi dei piccoli impianti
II trattamento fiscale del contributo erogato dallo Stato e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia fotovoltaica muta a seconda della tipologia del soggetto beneficiario, della potenza dell'impianto e dell'uso che viene fatto dell'energia stessa. In queste pagine cerchiamo di fare il punto della situazione sul regime tributario del settore, anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall'agenzia delle Entrate.
Se il soggetto responsabile dell'impianto è una persona fisica, un ente non commerciale, oppure un condominio che non opera nell'esercizio di impresa, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica dipende dalla possibilità o meno di considerare tale produzione come destinata ad usi «domestici».
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 46/2007, ha fissato in 20 kW di potenza degli impianti
posti al servizio dell'abitazione, della sede dell'ente non commerciale o del condominio la soglia al di sotto della quale la produzione dell'energia è sempre considerata effettuata «per uso
domestico».
L'uso «domestico» dell'energia da parte di questi soggetti ha come conseguenza che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali ai sensi dell'articolo 6, comma i, del Tuir.
La vendita dì energia proveniente dagli impianti «domestici» non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, per cui i prò venti, tra cui l'eccedenza eventualmente liquidata nell'ambito del servizio di scambio sul posto (Ssp), rilevano fiscalmente come redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma i, lettera i) del Tuir.
Nell'ipotesi di produzione di un'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno con un impianto di potenza nominale fino a 20 kW non posto al servizio dell'abitazione o con impianti di potenza superiore a 20 kW non è configurabile un utilizzo «domestico».
La tariffa incentivante, per la parte sull'energia venduta, rappresenta un contributo in conto esercizio del reddito d'impresa soggetto alla ritenuta del 4% daparte del Gse. I proventi, tra cui il contributo in conto scambio e l'eccedenza eventualmente liquidata, sono da considerare componenti positivi nell'ambito dell'attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi.

Informati da AmministrazioniAC.com

mercoledì 12 maggio 2010

Condominio: la mediazione obbligatoria e facoltativa

Una guida completa alle controversie che dovranno essere preventivamente affrontate innanzi agli organi di conciliazione o meno.
Il SI indica la mediazione obbligatoria


CONDOMINIO:
Appalto: azione di garanzia per vizi e difetti SI
Decreto ingiuntivo contro condomino moroso NO
Impugnazione di delibera assembleare SI
Sospensione di delibera assembleare NO
Annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo SI
Modalità di riscaldamento dei locati SI
Modalità di uso del cortile SI
Albero che toglie luce e aria a condomino SI
Rumori molesti da parte del vicino SI
Proprietà di sottotetto (lite tra condominio e singolo condomino) SI
Destinazione a studio medico di appartamento, in contrasto con il regolamento condominiale SI
Ripartizione delle spese condominiali SI
Modifica dei millesimi di proprietà o di riscaldamento SI
Risarcimento polizza globale fabbricati: lite con l'assicuratore SI
Divisione di supercondomìnio in condomini autonomi SI
Revoca dell'amministratore per gravi irregolarità NO

Locazione e comodato
Ripartizione spese proprietario inquilino SI
Danni all'immobile provocati dall'inquilino SI
Uso diverso da quello consentito SI
Convalida di sfratto (morosità o finita locazione) NO
Morosità inquilino (decreto ingiuntivo) NO
Richiesta di indennità di avviamento NO
Questioni in materia di aggiornamento Istat SI
Questioni in materia di prelazione SI
Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza SI
Questioni in materia di vizi e difetti della cosa locata SI
Sublocazione SI

Proprietà e diritti reali
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso NO
Denuncia di nuova opera e di danno temuto NO
Esecuzione forzata con pignoramento dei beni del debitore NO
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi NO
Demolizione di manufatto abusivo SI
Usucapione di bene immobile SI
Usucapione di servitù di passaggio SI
Questioni relative alle servitù SI
Questioni relative al diritto di usufrutto, uso o abitazione SI
Vendita/acquisto di diritti reali (proprietà, servitù eccetera) SI

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lunedì 3 maggio 2010

Condominio: Il garante riconosce la legittimità del comportamento dell'Amministratore

Nella lunga vicenda dei "debiti" dei singoli condomini, sembra che il Garante della Privacy, interpellato, abbia fatto, finalmente, la dovuta chiarezza:

L’Autorità di garanzia ha avuto modo di evidenziare che ” non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).

Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)
(cfr. relazione generale per il 2008 del Garante per la protezione dei dati personali).

Nel caso di azione esecutiva intrapresa dal fornitore del condominio, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali, è legittimo il comportamento dell’amministratore che fornisca, al creditore procedente, i dati utili al corretto esperimento della suddetta azione.

Chiedi a AmministrazioniAC.com