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venerdì 29 maggio 2009

Civile: Riforma del processo

Per tutti gli operatori del settore.

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" (collegato alla Finanziaria 2009).

Opportuno segnalare le modifiche più importanti in materia di diritto processuale civile.

Vedi l'articolo con tutte le novità sul sito di Altalex.

Condominio: Alloggio extracomunitari - canone

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il dolo specifico richiesto dalla norma dato che quell’importo appare in linea con i prezzi di mercato relativi al canone di locazione di un appartamento situato nella città di Milano.

mercoledì 27 maggio 2009

Condominio: Barriere architettoniche

Da oltre 20 anni, si sono susseguiti una serie di provvedimenti tesi ad individuare, per poi eliminare, ciò che può impedire a chiunque di fruire liberamente di tutti i potenziali servizi dell'edificio.

L'edificio condominiale deve essere accessibile, ossia deve consentire a chiunque di entrarvi e di fare uso degli spazi e delle attrezzature comuni in condizioni di sicurezza e autonomia, nonchè di poter raggiungere in pari modo le singole unità immobiliari.

Se così non è, può essere adattato attraverso idonee opere che l'assemblea deve deliberare per rimuovere le barriere architettoniche.

Da sottolineare che il concetto di portatore di handicap si è giustamente esteso, andando a ricomprendere anche le persone anziane che, pur non essendo necessariamente interessate da particolari difficoltà deambulatorie, sono in condizioni fisiche sicuramente svantaggiate.

Facciamo poi presente che la legge tutelando il dirittto di accesso e di uso del condominio, permette anche al condomino perfettamente sano di effettuare opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di consentire la libera frequentazione da parte di portatori di handicap anche non residenti nel condominio.

La richiesta viene rivolta all'amministratore in forma scritta.
In deroga alle maggioranze previste per le innovazioni, in caso di opere destinate alla rimozione delle barriere architettoniche è sufficiente una maggioranza semplice, ossia il voto favorevole di 1/3 dei condomini, che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio

Si deve, però, precisare che il richiedente in caso di voto contrario da parte dell'assemblea non può impugnare tale decisione, ma può esclusivamente procedere alla realizzazione delle opere a proprie spese.

Nel caso infine che l'assemblea vieti anche quest'ultima soluzione, non resta che rivolgersi al Giudice affinchè valutata la necessità e ricorrendone i presupposti emetta opportuni provvedimenti per rendere di libera fruizione tutti gli spazi ed i servizi del condominio.

Grazie per la lettura.

per maggiori informazioni ed approfondimenti consulta.

AmministrazioniAC

domenica 24 maggio 2009

Parliamo un pò di noi

Parliamo un pò di noi:

18 mesi sul web,
143 post nel 2008
120 a maggio 2009
12 materie trattate.

L'idea è di diffondere informazioni, utili a risolvere i problemi della vita quotidiana.

Il Blog è un punto di partenza.
Può essere una soluzione a un caso già affrontato, una raccolta di sentenze, un link a una pagina utile
Il Blog tratta, 12 materie, dal condominio, al Codice della Strada, dalla tutela della famiglia, a casi di diritto tributario, dal edilizia e territorio al rapporto di lavoro.

Il Blog è rivolto a chiunque, e perchè no, anche agli operatori del settore

Non ci sostituiamo al professionista di fiducia, ma lo possiamo affiancare, crescendo entrambi e offrendo un'informazione sempre più completa.

Casi e questioni già affrontate e risolte.
Guide operative per i problemi di tutti i giorni
Massime e sentenze, per una riflessione.

Buona lettura


Il blog non è pubblicazione periodica e quindi non ha una cadenza precisa pertanto non è soggetto a registrazione presso il Tribunale di Pistoia
Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ha finalmente chiarito, all'articolo 7 comma 3, che "la registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62."

venerdì 22 maggio 2009

Fiscale: Unico Mini e Unico PF

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate

clicca qui per la pagina del download per Unico Mini e Unico PF

Condominio: Impugnazione Regolamento. Cass. Sent 10036/2009

Per contestare una delibera di assemblea condominiale che stabilisca limitazioni per l'uso delle porzioni di proprieta' esclusiva di singoli condomini, questi ultimi debbono agire nei confronti degli altri condomini e non del condominio, vale a dire del suo amministratore, il quale e' privo di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, in quanto la lite non riguarda "le parti comuni dell'edificio

Lavoro: licenziamento - svolgimento altro lavoro in malattia - Cass. Sent 9474/09

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ, LAVORATIVA ED EXTRALAVORATIVA, DA PARTE DEL LAVORATORE, DURANTE LO STATO DI MALATTIA L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un’attività ludica o lavorativa.

Civile: Testamento - condizioni - illiceità. Sent. 8491/2009

TESTAMENTO - CONDIZIONE - DI MATRIMONIO - ILLICEITA' - COAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI - SUSSISTENZA La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

mercoledì 20 maggio 2009

GUIDA Condominio: I Compiti dell'AMMINISTRATORE

Continuiamo la Guida al Condominio
AmministrazioniAC ci fornisce un completo elenco delle mansioni e dei compiti di un buon amministratore di condominio

Il nostro amministratore svolgerà i seguenti compiti:
AMMINISTRAZIONE
convocazione assemblea ordinaria ( 1 volta l’anno)
convocazione assemblea straordinaria e relativi obblighi
controllo legittimità delle delibere
tenuta dei verbali dell’assemblea
rendiconto preventivo, consuntivo e ripartizione delle spese
riscossione spese condominiali (ordinarie e straordinarie)
rapporti con i consiglieri di condominio (se presenti)
rispetto del regolamento condominiale
tutela delle parti comuni e disciplina del loro utilizzo
conservazione e archiviazione di tutta la documentazione
rappresentanza nelle polizze assicurative
gestione dell’eventuale vendita e delle locazioni delle parti comuni
mandati particolari dell’assemblea condominiale
EVENTI PARTICOLARI
rappresentanza (attiva o passiva) del condominio in giudizio
richiesta di decreto ingiuntivo contro condomini morosi
richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa
intervento immediato in caso di pericolo o crollo
ATTIVITA’ PARTICOLARE
Documento programmatico sulla sicurezza (privacy) ed elenco fornitori
Tenuta del conto corrente
RAPPORTI CON DIPENDENTI e COSULENTI
assunzione e licenziamento dipendenti (se presenti)
versamenti mensili stipendi e contributi (viene delegato)
comunicazione mensile all’INPS di stipendi e contributi (viene delegato)
versamento di ritenute e contributi
sostituzione portiere in ferie o malattia (se presente)
ricerca di preventivi
stipula di contratti di consulenza con consulenti esterni
ATTIVITA’ PARTICOLARE
sicurezza sul lavoro dei dipendenti (viene delegato)
informazione e formazione alla sicurezza lavoro dei dipendenti (viene delegato)
ritenute fiscali sui dipendenti e consulenti del condominio
compilazione modello 770
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
richiesta di permessi edilizi ed urbanistici
pagamento TOSAP o COSAP per impalcature
Rappresentanza del condominio nei contratti con appaltatore,direttore lavori, progettista
Rivalsa per le garanzie contrattuali
ATTIVITA’ PARTICOLARE
ritenute fiscali sugli appalti condominiali
gestione delle detrazioni fiscali del 36 e 55%
richiesta di ottemperanza alla norme di sicurezza su lavoro, obblighi contributivi e fiscali
delle ditte che eseguono un appalto
IMPIANTI
tutela degli impianti comuni e disciplina del loro uso
rappresentanza nei contratti con l’impiantista
rappresentanza del condominio nei contratti con il progettista, direttore lavori, esecutore
rivalsa per la garanzie contrattuali
ATTIVITA’ PARTICOLARE
adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza
adeguamento locale caldaia alle norme antincendio
contratto obbligatorio per la manutenzione dell’ascensore
conservazione e cura del relativo libretto
conservazione e cura nonché aggiornamento libretto caldaia
prolungamento del periodo di accensione della caldaia (se previsto)
richiesta e conservazione delle dichiarazioni di conformità del singolo impianto e della certificazione energetica (nuovi edifici)
ALTRI OBBLIGHI FISCALI
pagamento dei tributi locali sulle parti comuni
comunicazione ai condomini rendita catastale delle parti comuni
comunicazione ai condomini di eventuali proventi per uso parti comuni
ATTIVITA’ PARTICOLARE
denuncia annuale fornitori all’anagrafe tributaria
comunicazione proprio subentro all’Agenzia delle Entrate
richiesta del codice fiscale del condominio
comunicazioni dati catastali delle parti comuni ai fornitori di uetnze

Per tutte le informazioni visita
AmministrazioniAC.com

lunedì 18 maggio 2009

Sgravio Cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.


Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell’ente creditore che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all’agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Per autotutela

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale stessa.Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Il contribuente dovrà recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso” e presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

Attenzione: la presentazione dell'istanza non sospende i termini per i ricorsi (!)

Potrà accadere:
1) se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;
2) se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

Attenzione: i termini per la presentazione del ricorso variano a seconda del tributo o dell'imposta.
Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro

venerdì 15 maggio 2009

Fiscale: 5 per mille la guida aggiornata

La guida aggiornata per il 5 per mille

clicca QUI dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Condominio : Affitto facciata per scopi pubblicitari

L'utilizzo di una parete esterna dell'edificio condominiale a sostegno di un cartellone pubblicitario che copra la superficie disponibile costituisce innovazione, in quanto destina il bene comune ad una funzione diversa da quella originaria. Tale destinazione reca indubbio pregiudizio al decoro architettonico dello stabile, in quanto nel termine "decoro" il legislatore ha compendiato non solo la piacevolezza e l'armonia dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale, ma anche la rispettabilità e la dignità dello stesso.

Si tratta pertanto di una innovazione ricompresa nella previsione di cui all'art. 1120 comma 2 c.c. e dunque vietata in mancanza di consenso da parte di tutti i condomini.

Civile: Responsabilità Albergatore per danno

RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE - CONFIGURABILITA' DELLA COLPA - INAPPLICABILITA' DELLA LIMITAZIONE RISARCITORIA EX ART. 1783 U.C. COD. CIV.)
In tema di responsabilità dell’albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, non può essere applicata la limitazione nell’ammontare del risarcimento dovuto al cliente stabilita nell’art. 1783 cod. civ. ultimo comma ma deve riconoscersi la colpa dell’albergatore e il conseguente obbligo risarcitorio pieno ex art. 1785 bis cod. civ., nel caso in cui venga sottratta una pelliccia di visone, prelevata dal deposito custodito per la necessità di partire in un’ ora incompatibile con la fruizione del servizio a causa della limitazione dell’orario di apertura, dalla camera di un cliente durante la notte alla presenza degli occupanti addormentati e senza segni di effrazione e forzatura della porta d’ingresso, perché pur non essendo esigibile l’attivazione di un sistema di custodia dei beni di valore dei clienti ventiquattro ore su ventiquattro, i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente soprattutto se a tale incompletezza del servizio si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e un difetto di vigilanza sull’accesso in albergo e alle singole camere e sulla custodia delle chiavi o dei passepartout delle camere
Cassazione Sentenza n. 10493 del 7 maggio 2009

mercoledì 13 maggio 2009

GUIDA Condominio - L'inquilino in Assemblea e la ripartizione delle spese

L'art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Qui troverete la tabella della ripartizione delle spese fra proprietario ed inquilino

Il pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento l'inquilino ha il diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese che lo riguardano, con la descrizione dei criteri di ripartizione; egli ha inoltre il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Il conduttore richiesto del pagamento degli oneri accessori deve considerarsi automaticamente in mora alla scadenza del termine di due mesi, se nello stesso termine non abbia chiesto l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione o di prendere visione dei documenti giustificativi, non essendovi per il locatore, in mancanza della richiesta del conduttore, alcun onere di indicazione specifica delle predette spese e dei predetti criteri (Cass. 24/1/1996, n. 540).

Per quanto riguarda le spese condominiali, di fatto l'inquilino le paga direttamente a mani dell'amministratore; di regola, però, questi può esigere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dai condomini, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari (Cass. 28/10/1993, n.10719).Ovviamente il locatore costretto a pagare potrà rivalersi nei confronti del conduttore, non senza avergli prima fornito adeguata giustificazione delle spese sotto il profilo dell'indicazione dei criteri di riparto ed offrirgli in visione i relativi documenti.

Il diritto del locatore al pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 L. 392/1978 si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 L. 22/12/1973, n. 841.

Si ringrazia il sito AmministrazioniAC che cura tutta la casistica riguardante locazioni, condominio e compravendita immobiliare

lunedì 11 maggio 2009

Speciale CLASS ACTION - Servizi Pubblici

Continuando il discorso sulla class action, dobbiamo adesso trattare l'azione collettiva prevista per i servizi pubblici.

Sarà molto diversa da quella già vista per i privati, essa è stata congegnata come uno strumento per tenere sotto pressione l'amministrazione e costringerla a rispettare e altrimenti a ripristinare standard di efficienza soddisfacenti.

Chiariamo subito, gli utenti, NON riceveranno un euro, non è infatti un'azione a carattere risarcitorio, quanto piuttosto uno strumento che serve per il rispetto degli standard qualitativi dei servizi pubblici

Questa azione potrà essere intrapresa dal privato sia contro una pubblica amministrazione che un concessionario dei servizi pubblici, tutte le volte che a seguito di un disservizio è derivato un danno per una pluralità di utenti o consumatori

Il singolo potrà essere affiancato da un'associazione di consumatori.

Al fine di evitare una pluralità di azioni, verranno individuate soluzioni per bloccare la class action tutte le volte che "un'autorità indipendente o comunque un organismo di vigilanza " abbia avviato un procedimento sul medesimo disservizio.

Competente a decidere sarà il Giudice Amministrativo e condizione di procedibilità sarà una diffida all'Amministrazione perchè adotti entro un termine perentorio tutte le iniziative per la soddisfazione degli utenti.

In caso di condanna, la pubblica amministrazione interessata che non provvederà al puntuale ripristino delle condizioni di efficienza del servizio, potrà essere anche commissariata.

Rimandate al Decreto Delegato tutte le modalità di adesione alla procedura.

Non appena il quadro sarà più chiaro e definito provvederemo a pubblicare un nuovo e più ampio post riassuntivo del nuovo strumento.

venerdì 8 maggio 2009

Condominio: modificazione parte comune

Modificazione di una parte comune condominiale, legittimazione ad agire,


La modificazione di una parte comune di un edificio e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione, legittima gli altri condomini ad agire per la tutela di tale parte comune, anche impugnando la relativa licenza di costruire.


T.A.R. VENETO, Sez. II - sentenza del 4 aprile 2009, n.1198

condominio: immissioni nocive

Immissioni nocive, obbligo di effetturare lavori di contenimento, pretesa

Corte d’appello di Napoli, Sez.IV civile, sentenza 3 dicembre 2008 n. 4144

Chi è soggetto ad immissioni nocive non ha nessun obbligo di provvedere personalmente ed a proprie spese ad effettuare lavori che limitino dette immissioni.

Pertanto, priva di alcun pregio è la pretesa di colui il quale provoca le immissioni moleste, di giustificare queste ultime con un presunto comportamento omissivo della controparte.

Agenzia delle entrate: Riqualificazione energetica

Il documento integrale sul sito dell'agenzia delle entrate sulla riqalificazione energetica Detrazione al 55%)

Buona lettura

mercoledì 6 maggio 2009

Guida CONDOMINIO: L'AMMINISTRTAORE

Iniziamo subito dicendo che laddove ci siano più di quattro condomini, la legge richiede la rappresentanza di un Amministratore.

L'attività di amministrazione non è regolata nè da albi ne da particolari esami, anche se data la complessità della materia è indispensabile che sia svolta da professionisti del settore.

L'attività di amministrazione è ovviamente retribuita salvo espressa deliberazione dell'assemblea dei condomini.

Qual'è il giusto compenso, ma soprattutto quali prestazioni sono comprese nel giusto compenso?

Partiamo subito con il dire, che molto spesso è usanza comune proporre in sede di prima nomina preventivi stracciati, al fine di essere nominati, salvo poi nel corso della gestione gonfiare la propria parcella con tutta una serie di attività definite "straordinarie"

Alcuni studi e fra questi anche AMMINISTRAZIONIAC insieme al preventivo, forniscono una chiara elencazione delle prestazioni che saranno comprese nella tariffa di amminsitrazione etutte le voci che saranno tariffate a parte, ossia che rientrano nell'amministrazione straordinaria.

E' bene sapere che la partecipazione all'assemblea deve essere necessariamente ricompresa nella tariffa base, poichè pur non essendo espressamente previsto da alcuna norma, l'amministratore è tenuto a partecipare alle assemblee svolgendo una funzione di organo esecutivo dell'assemblea da cui riceve ordini, direttive, indicazioni.

Spinosa rimane la questione delle opere straordinarie, un'unica pronuncia ha fatto storia, ed è quella del Pretore di Perugia che ancora nel lontano 1999 riconosceva corretta la corresponsione di una somma pari al 2% dell'importo delle opere straordinarie.

AmministrazioniAC
fornisce,come buona norma dei preventivi, infatti l'amministrazione viene resa da professionisti e come tali hanno le migliori capacità per seguire i lavori.
Tale maggiore voce di spesa sarà preventivamente deliberata dall'assemblea in sede di accettazione del preventivo per i lavori da effettuarsi

Un'ultima indicazione, l'approvazione in una prima assemblea di opere che si svolgeranno in più anni è sufficiente a vedere riconosciuta la maggiorazione per l'amministratore anche nelle annualità successive, e dovrà esserci un ovvio provvedimento in assemblea di revoca della maggiorazione.

Un consiglio dai professionisti di AmministrazioniAC al fine di avere un buon rapporto fra Amministratore e Condomini è indispensabile avere dei PATTI CHIARI fin dal momento della nomina, infatti una buona amministrazione permette una buona vita all'interno del Condominio.

Grazie per la lettura.

AmministrazioniAC.com

CONDOMINIO : GUIDA

Rivolgiamo la nostra attenzione, con questa breve GUIDA in più parti a tutti coloro che vivono e/o lavorano in condominio.

L'assistenza in questa materia è resa dai professionisti del sito partner
AMMINISTRAZIONIAC

Che ringraziamo e a cui rimandiamo per ogni chiarimento ed assistenza

lunedì 4 maggio 2009

IVA e spese legali

In base all’art.5 D.P.R. 633/1972 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all’erario l’ammontare dell’IVA computata sull’onorario spettategli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente ex art.17 e 18 dello stesso decreto.

Tra gli oneri processuali da cui deve essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma versata in via di rivalsa al proprio legale,

eccettuato il caso in cui al cliente vincitore è consentito , per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicchè questo non viene più a costituire costo del processo. (Cass. SS.UU. 12 giugno 1982 n. 3544)

In estrema sintesi se la parte vincitrice è soggetto IVA e dunque ha diritto alla detrazione pagata in via di rivalsa ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, pertanto il soccombente non deve essere chiamato al pagamento dell’IVA relativa agli onorari professionali dell’Avvocato di controparte, in quanto in definitiva non esiste in capo al vincitore alcuna spesa da rimborsare ( Cass. 21/07/1988 n. 4720 e Cass. 29/05/1990 n. 5027)

Per maggiore chiarezza la Parte vittoriosa avrà diritto a ottenere il rimborso dell’onorario , delle spese processuali, ma non dell’IVA poiché per quest’ultima la parte vincitrice soggetto IVA. ha titolo a esercitare la detrazione. Nella risoluzione 91/E della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario è stato precisato (che richiama la circolare 203/E del 6/12/1994) “il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri è tenuto al pagamento dell’imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca l’esercizio della propria attività d’impresa ha titolo di esercitare la detrazione dell’imposta stessa..

Insomma recentemente la Suprema Corte ha ribadito (Cfr. Cass 24/03/2000 n.3536) L’eventualità che la parte vittoriosa, per la sua qualità personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede d’esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione “se dovuta”

Cass. 4720 del 21/07/1988 afferma poi, “la condanna della parte soccombente a rimborsare all’altra le spese del processo comprende il rimborso dell’IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l’imposta in detrazione, e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa.”