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lunedì 4 maggio 2009

IVA e spese legali

In base all’art.5 D.P.R. 633/1972 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all’erario l’ammontare dell’IVA computata sull’onorario spettategli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente ex art.17 e 18 dello stesso decreto.

Tra gli oneri processuali da cui deve essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma versata in via di rivalsa al proprio legale,

eccettuato il caso in cui al cliente vincitore è consentito , per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicchè questo non viene più a costituire costo del processo. (Cass. SS.UU. 12 giugno 1982 n. 3544)

In estrema sintesi se la parte vincitrice è soggetto IVA e dunque ha diritto alla detrazione pagata in via di rivalsa ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, pertanto il soccombente non deve essere chiamato al pagamento dell’IVA relativa agli onorari professionali dell’Avvocato di controparte, in quanto in definitiva non esiste in capo al vincitore alcuna spesa da rimborsare ( Cass. 21/07/1988 n. 4720 e Cass. 29/05/1990 n. 5027)

Per maggiore chiarezza la Parte vittoriosa avrà diritto a ottenere il rimborso dell’onorario , delle spese processuali, ma non dell’IVA poiché per quest’ultima la parte vincitrice soggetto IVA. ha titolo a esercitare la detrazione. Nella risoluzione 91/E della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario è stato precisato (che richiama la circolare 203/E del 6/12/1994) “il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri è tenuto al pagamento dell’imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca l’esercizio della propria attività d’impresa ha titolo di esercitare la detrazione dell’imposta stessa..

Insomma recentemente la Suprema Corte ha ribadito (Cfr. Cass 24/03/2000 n.3536) L’eventualità che la parte vittoriosa, per la sua qualità personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede d’esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione “se dovuta”

Cass. 4720 del 21/07/1988 afferma poi, “la condanna della parte soccombente a rimborsare all’altra le spese del processo comprende il rimborso dell’IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l’imposta in detrazione, e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa.”

mercoledì 15 aprile 2009

TIA - E' legittima la richiesta del pagamento dell'IVA?

Come sostenuto da molte Associazioni di consumatori ed ormai da oltre 2 anni da questo Studio,
la TIA (nonostante il nome) non è una tariffa e ciò è dimostrato dalla sentenza n. 17526 del 09/08/2007 la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, che ha precisato che la fattura della tariffa igiene ambientale (TIA) è impugnabile dinanzi ai giudici tributari, in quanto ha natura di atto amministrativo impositivo.

Pertanto la natura tributaria della prestazione vieta che su di essa sia prelevata l’imposta sul valore aggiunto; infatti i tributi fuoriescono dal campo di applicazione dell’I.V.A., la quale è commisurata sui corrispettivi liberamente pattuiti nell’ambito degli scambi commerciali fra soggetti privati ex art. 13 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

A tal proposito si rileva l’anomalia formale della lettera di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152, nella quale il Legislatore all’art. 238 si sforza di definire la tariffa di igiene ambientale come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, quando nel concreto è acclarato da costante giurisprudenza (cfr. Commissione Tributaria Provinciale Venezia n. 05/2004, Cassazione Civile sentenza n. 4895/2006) la natura di atto avente natura tributaria.

Pertanto è legittimo concludere che, nei comuni ove viene già applicata la TIA, le relative fatture dovrebbero essere impugnate innanzi alla CTP.

domenica 16 novembre 2008

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA.

il file in formato pdf dal sito agenzia delle entrate

venerdì 12 settembre 2008

Modello di comunicazione dell’adesione ai verbali di constatazione

Modello di comunicazione dell’adesione ai verbali di constatazione (Imposte sui redditi - IVA)

Troverete i modelli, dal sito dell'Agenzia delle entrate
qui

Il file è in formato Pdf

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lunedì 8 settembre 2008

Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA

Il testo integrale della circolare 53/E che fornisce l'interpretazione sull'Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte sul reddito.

circolare 53/E

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lunedì 1 settembre 2008

IVA,importazioni auto, guida adempimenti

Circolare 52/E dell'Agenzia delle entrate riguardo agli adempimenti per l'IVA per l'importazione di auto.

La trovi qui in formato .pdf
circolare 52/E


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giovedì 19 giugno 2008

Tia Tariffa igiene ambientale deve essere assoggettata all'IVA?

Interpello- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. – Assoggettabilità all’imposta sul valore aggiunto della tariffa di igiene ambientale (TIA).

La tariffa di igiene ambientale (TIA) è stata istituita dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che ha contestualmente disposto la soppressione della previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), la disciplina della TIA è contenuta nell’art. 238 del medesimo decreto che definisce, al comma 1, la suddetta tariffa come il “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
Il medesimo articolo 238 dispone, inoltre, che è tenuto al pagamento della tariffa chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico e che la tariffa, applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata, è composta, oltre che da una quota fissa (“determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti”), anche da una quota variabile che è espressamente rapportata “alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in argomento.
Riguardo alla natura giuridica della TIA e al regime fiscale alla stessa applicabile agli effetti dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 ha chiarito, confermando l’orientamento già espresso con circolare n. 111/E del 21 maggio 1999, che la tariffa si configura “alla stregua di un corrispettivo”, nel presupposto che l’espletamento del servizio avvenga secondo le regole di diritto comune.
La citata risoluzione n. 25/E del 2003 ha, quindi, chiarito che la TIA deve essere assoggettata all’IVA con applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ciò premesso, con riferimento al quesito formulato dall’interpellante, la scrivente ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso con la citata risoluzione n. 25/E del 2003, anche alla luce della qualificazione normativa della TIA come “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” operata dall’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e delle modalità di determinazione della tariffa stessa, basate, fra l’altro, ai sensi del medesimo decreto, sulla quantità dei rifiuti conferiti dall’utenza, sul servizio fornito e sull’entità dei costi di gestione.
Per quanto concerne la sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 17526 del 2007 - richiamata espressamente dall’istante a sostegno della propria soluzione interpretativa – si osserva che l’anzidetta sentenza, senza affrontare in modo specifico la problematica fiscale, ha affermato la natura tributaria della tariffa, sulla base, in primo luogo, della circostanza che le controversie in materia di TIA sono state devolute al giudice tributario dall’art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; ad avviso dei giudici di legittimità se il legislatore ha ricondotto la TIA nell’ambito del processo tributario si deve presumere che abbia voluto riconoscerne la natura di entrata tributaria.
Al riguardo, si ritiene che l’avvenuta devoluzione delle liti in materia di TIA al giudice tributario non possa valere, di per sé, come presupposto idoneo a definire la natura della stessa come prelievo di diritto pubblico e ad escluderne la natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità dell’IVA.
Antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, infatti, l’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (…), compresi quelli regionali, provinciali e comunali (…)”, già recava una definizione della giurisdizione tributaria tale da ricomprendere tutti i prelievi tributari, ivi compresi quelli locali.
Pertanto, se si ammettesse la tesi secondo cui la TIA ha natura tributaria, non si comprenderebbe la necessità dell’intervento legislativo, realizzato con l’introduzione dell’art. 3-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005, diretto a devolvere espressamente le controversie relative alla TIA alle Commissioni tributarie.
In secondo luogo, la richiamata sentenza n. 17526 del 2007 motiva la natura di entrata tributaria della TIA affermando che la stessa non sembra presentare caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa, atteso che “fondamento dell’applicazione della tariffa non è alcun intervento o atto volontario del privato”.
Nella citata sentenza viene quindi affermato che la TIA non può qualificarsi come corrispettivo, in senso tecnico, di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, “una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio”.
Si fa presente, in proposito, che tale osservazione appare suscettibile di essere superata da successive pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25551 del 7 dicembre 2007, nella quale viene affermato che “per la copertura dell’onere economico di una attività o di un servizio pubblico il legislatore (…) può sia ricorrere ad una tassa (…) sia utilizzare altri moduli estranei al regime fiscale (entrate non tributarie) in un’ottica più moderna di defiscalizzazione di taluni prelievi tributari e della loro sostituzione con tariffe, canoni o prezzi pubblici”.
La citata sentenza sottolinea, quindi, che occorre distinguere la “tassa”, che condivide la natura tributaria dell’imposta, da “canoni, (…) tariffe, (…) diritti speciali, (…) prezzi pubblici” che rientrano nella categoria delle “entrate patrimoniali extratributarie” e sono assoggettati al relativo regime, a prescindere
dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative controversie al giudice tributario.
Tutto quanto sopra rappresentato, non si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa prospettata dall’istante.
Si evidenzia, infine, per completezza, per quanto riguarda la possibilità, rappresentata dall’istante, di presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso dell’IVA applicata sulla TIA per le annualità pregresse, che tale istanza sarebbe, in ogni caso, preclusa all’utente finale del servizio in argomento.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la disciplina in materia di IVA delinea la sussistenza di tre distinti rapporti giuridici “collegati, ma che non interferiscono fra di loro”, intercorrenti tra cedente (o prestatore) ed Amministrazione finanziaria - relativamente al pagamento dell’imposta - fra cedente (o prestatore) e cessionario (o committente) - in ordine all’esercizio della rivalsa - e fra cessionario (o committente) ed Amministrazione finanziaria - relativamente alla detrazione dell’IVA assolta in via di rivalsa.
Da ciò discende che solo il cedente o prestatore ha titolo ad agire per il rimborso dell’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la quale, essendo estranea al rapporto fra cedente (o prestatore) e cessionario (o committente), non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (cfr., Cass. 6419 del 22 aprile 2003).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, l’utente finale del servizio, in quanto estraneo al rapporto concernente il pagamento dell’imposta, sarebbe privo della legittimazione attiva a chiedere l’eventuale rimborso dell’IVA all’Agenzia delle Entrate e ad instaurare - in caso di rifiuto espresso o tacito da parte dell’Amministrazione finanziaria - il giudizio relativo alla debenza del tributo innanzi al giudice tributario.

Compravendita immobili - valore base per calcolare l'IVA

OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari erogati per importi superiori al costo di acquisto.


L’articolo 35, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, inserendo un nuovo periodo nel comma 3 dell’articolo 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha previsto che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova dell’esistenza di operazioni imponibili per un ammontare superiore a quanto
dichiarato o l’inesattezza delle operazioni che danno diritto alla detrazione “... si intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto”.
Come chiarito con circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, per effetto di tale disposizione gli uffici - relativamente alle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili e relative pertinenze - possono rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva quando il corrispettivo della cessione medesima sia dichiarato in misura inferiore al “valore normale” del bene determinato, ai sensi del richiamato articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, come il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”.
Analoga disposizione è stata introdotta, ai fini delle imposte sui redditi, dall’art. 35, comma 3, del D.L. 223 del 2006 che, modificando l’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha attribuito agli uffici finanziari il potere di rettificare direttamente il reddito d’impresa in base al “valore normale” dei beni immobili ceduti quando tale valore, determinato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), risulti superiore al corrispettivo dichiarato.
L’articolo 35, comma 23-bis, del citato D.L. 223 del 2006, inserito dalla legge di conversione, ha inoltre introdotto uno specifico criterio di determinazione del valore normale ai fini IVA nella cessione dei beni immobili basato sull’ammontare del finanziamento, stabilendo che “per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato”.
Ad uno sguardo d’insieme emerge che, al fine di contrastare fenomeni evasivi realizzati mediante simulazione del prezzo di vendita degli immobili, con il richiamato articolo 35, commi 2, 3 e 23- bis, sono state introdotte delle presunzioni in favore dell’Amministrazione finanziaria che, per gli atti formati dal 4 luglio 2006 (cfr art. 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), non è più tenuta a fornire prova diretta del fatto presunto.
Peraltro, nonostante l’entità minima del valore normale dei trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA (finanziati mediante mutui) risulti individuata ex lege, non si determina un’equiparazione assoluta tra importo del finanziamento e valore normale, destinata a valere indipendentemente dai criteri fissati dall’art. 14, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò significa che l’Amministrazione non è vincolata dal criterio dell’importo del finanziamento in tutti quei casi in cui il valore normale, determinato ex art. 14 del D.P.R. n. 633 del 1972, risulti essere superiore all’ammontare della sottostante operazione di credito.
Del resto, come chiarito con circolare n. 11/E del 2007, le richiamate disposizioni del D.L. n. 223 del 2006 non hanno modificato il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi, con la conseguenza che devono ritenersi immutati i criteri di determinazione della base imponibile Iva nonché di determinazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi.
Ciò premesso, con riferimento al caso prospettato - come anche chiarito con la risoluzione n. 122/E del 1° giugno 2007, cui si rinvia - se il cessionario stipula un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita al fine di sostenere anche altre spese relative all’acquisto dell’immobile, coerentemente con la natura di presunzione legale relativa delle richiamate disposizioni, in sede di accertamento è sempre possibile fornire prova che l’ammontare del finanziamento rilevante ai fini della determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall’operazione di credito ovvero che lo stesso non è finalizzato all’acquisto dell’immobile. A tale fine, se nel contratto di
mutuo è specificato che parte della somma mutuata non è destinata a sostenere l’acquisto dell’immobile, per vincere la presunzione occorre fornire prova documentale della diversa destinazione del predetto ammontare. Sarà, pertanto, cura delle parti conservare adeguata documentazione al fine di superare la presunzione prevista dalla legge.
Non può, al contrario, ritenersi corretto che il cedente fatturi in via preventiva importi in misura superiore a quelli dichiarati in atto - che, in linea di principio, coincidono con quelli effettivi - al solo fine di inibire il potere di rettifica dell’ufficio.
La scrivente, conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale, infatti, dell’avviso che nell’atto di compravendita dell’immobile debba essere indicato il corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti e che l’Iva debba essere assolta sulla base dell’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, secondo le condizioni contrattuali. Ai fini delle imposte dirette, invece, il ricavo della cessione sarà determinato, ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “Nuovo Tuir”), sulla base del corrispettivo della cessione del bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che, per le considerazioni sopra espresse, coinciderà con l’importo indicato in fattura