Il nuovo limite rischia di creare una certa confusione tra contribuenti e operatori, ma è ragionevole ritenere che il vincolo di spesa non si applichi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. Vediamo perché.
La norma che ha istituito il vincolo non era prevista nel Dl 63/2013, che ha previsto il bonus per gli acquisti effettuati dal 6 giugno 2013, ma è stata introdotta dall'ultima legge di stabilità entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Pochi giorni prima dell'inizio dell'anno, però, la nuova limitazione era stata cancellata – ancor prima della sua entrata in vigore – con il decreto salva Roma-bis (Dl 151/2013).
La legge di stabilità interviene sul testo originale della norma istitutiva del bonus mobili (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013), ma la correzione ha portata innovativa, non interpretativa. In più, le istruzioni al modello 730 e Unico 2014 – approvate dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità – non menzionano il tetto di spesa legato all'importo dei lavori. Un dettaglio da considerare al momento in cui verranno effettuati i controlli nei prossimi anni.
Diventa determinante, allora, la data in cui sono state sostenute le spese. Per il bonus mobili – trattandosi di persone fisiche – bisogna fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario o postale di pagamento. Nel caso di acquisti eseguiti con moneta elettronica, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.
L'altra incognita – in vista della prossima dichiarazione dei redditi – è individuare correttamente i lavori che danno diritto al bonus mobili. Le Entrate hanno chiarito a Telefisco 2014 che si deve trattare di interventi qualificabili almeno come manutenzione straordinaria, ma toccherà al contribuente stabilirlo caso per caso.
Fonte "Il sole 24 ore"
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