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venerdì 9 ottobre 2009

Polizza Tutela Legale

Cosa è?
La polizza di tutela giuridica dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, sia nel caso che egli venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto, insomma: è la polizza che, in caso di controversie civili e penali, ti rimborsa le spese legali e peritali - giudiziali ed extragiudiziali - per ogni grado di giudizio.

Quali eventi si assicurano?
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione

Quali spese,generalmente sono comprese?
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.

Esiste anche per il Condominio?
Certamente e copre i seguenti eventi:
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
- recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi;
- vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge;
- vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali;
- vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali;
- l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici

nonchè comprende le seguenti spese:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari

Si ringrazia Legal,
consulenza, assistenza ma soprattutto soluzioni

lunedì 4 maggio 2009

IVA e spese legali

In base all’art.5 D.P.R. 633/1972 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all’erario l’ammontare dell’IVA computata sull’onorario spettategli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente ex art.17 e 18 dello stesso decreto.

Tra gli oneri processuali da cui deve essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma versata in via di rivalsa al proprio legale,

eccettuato il caso in cui al cliente vincitore è consentito , per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicchè questo non viene più a costituire costo del processo. (Cass. SS.UU. 12 giugno 1982 n. 3544)

In estrema sintesi se la parte vincitrice è soggetto IVA e dunque ha diritto alla detrazione pagata in via di rivalsa ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, pertanto il soccombente non deve essere chiamato al pagamento dell’IVA relativa agli onorari professionali dell’Avvocato di controparte, in quanto in definitiva non esiste in capo al vincitore alcuna spesa da rimborsare ( Cass. 21/07/1988 n. 4720 e Cass. 29/05/1990 n. 5027)

Per maggiore chiarezza la Parte vittoriosa avrà diritto a ottenere il rimborso dell’onorario , delle spese processuali, ma non dell’IVA poiché per quest’ultima la parte vincitrice soggetto IVA. ha titolo a esercitare la detrazione. Nella risoluzione 91/E della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario è stato precisato (che richiama la circolare 203/E del 6/12/1994) “il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri è tenuto al pagamento dell’imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca l’esercizio della propria attività d’impresa ha titolo di esercitare la detrazione dell’imposta stessa..

Insomma recentemente la Suprema Corte ha ribadito (Cfr. Cass 24/03/2000 n.3536) L’eventualità che la parte vittoriosa, per la sua qualità personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede d’esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione “se dovuta”

Cass. 4720 del 21/07/1988 afferma poi, “la condanna della parte soccombente a rimborsare all’altra le spese del processo comprende il rimborso dell’IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l’imposta in detrazione, e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa.”

lunedì 5 gennaio 2009

Civile: Decreto ingiuntivo, spese

Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria