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venerdì 16 ottobre 2009

Forum: Legittimità e merito : Civile Cause di prelazione - privilegi

Forum sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009

lunedì 14 settembre 2009

Spese di giudizio: diritto al rimborso

La scorsa settimana i professioni di Legal hanno affrontato il problema dell'illegittima maggiorazione delle cartelle esattoriali a seguito di multe non pagate o pagate in ritardo rispetto ai 60 giorni.

Va da se che per opporsi alle suddette cartelle esattoriali si deve instaurare un procedimento innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, quindi il cittadino deve sostenere delle spese, queste spese venivano per prassi consolidata compensate.

La Cassazione ha però rivoluzionato questo orientamento:

Cassaz. Civ. 19.11.2007, n. 23993 espone che nel valutare la soccombenza e la conseguente condanna alle spese processuali, non si può omettere di considerare che, seppure in casi particolari, il cittadino può essere assoggettato ad esazione senza che ne ricorrano i presupposti e che, in tal caso, egli venga a trovarsi nella condizione di dover far valere le proprie ragioni in un giudizio, con l’accollo delle spese relative. Adire il Giudice e farsi assistere professionalmente costituiscono, in simili casi, l’attuazione concreta di un diritto inviolabile previsto dall’art. 24 della Costituzione.

venerdì 31 luglio 2009

Civile: Responsabilità del mediatore . Cass. 16382/2009

CONTRATTI - MEDIAZIONE - MANDATO - RISARCIMENTO DANNI Con la sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009 la Suprema Corte ha affermato che il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, é tenuto, a favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni.

venerdì 17 luglio 2009

Civile: Affissione abusiva di manifesti

SANZIONI AMMINISTRATIVE - AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI PUBBLICITARI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA PERSONA GIURIDICA – CONDIZIONI
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Cass. Sent 13770/2009

venerdì 26 giugno 2009

Civile: inquinamento acustico

L’ordinanza in materia di contenimento di emissioni acustiche non concreta riproduzione del generico potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, radicando invece la Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447 un potere di intervento ordinario in capo al Sindaco, atteso che la citata legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, costituendo la predetta ordinanza l'ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.

L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.

Dal sito altalex, leggi la sentenza

lunedì 22 giugno 2009

Civile: Risarcibilità del danno non patrimoniale

I criteri di risarcibilità:

Ingiustizia cd. costituzionalmente qualificata
L’INTERESSE CHE SI ASSUME LESO E’ UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA (OPPURE E’ RICONDUCIBILE AD UNA ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONSENTE IL RISTORO EX ART. 2059 C.C.)

Gravità dell’Offesa
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Serietà del danno
Il danno non deve essere “bagatellare” e, cioè, futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, sia tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. I pregiudizi connotati da “futilità” devono essere accettati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Onere della prova
l’onere incombe sul danneggiato

No alle duplicazioni risarcitorie
Non “esiste” un danno esistenziale e le varie definizioni hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.

Liquidazione equitativa
solo se il danno è provato nell’an, anche tramite presunzioni

Confronta:
Cassazione: Sentenza 4 giugno 2009, n. 12885
Vuoi saperne di più
Legal

venerdì 29 maggio 2009

Civile: Riforma del processo

Per tutti gli operatori del settore.

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" (collegato alla Finanziaria 2009).

Opportuno segnalare le modifiche più importanti in materia di diritto processuale civile.

Vedi l'articolo con tutte le novità sul sito di Altalex.

venerdì 22 maggio 2009

Civile: Testamento - condizioni - illiceità. Sent. 8491/2009

TESTAMENTO - CONDIZIONE - DI MATRIMONIO - ILLICEITA' - COAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI - SUSSISTENZA La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

martedì 28 aprile 2009

CLASS ACTION - Volume 1

Con il post di oggi, ci dedichiamo ad uno speciale sull Class Action.

Il nuovo strumento diverrà operativo dal 1 luglio 2009 , ma già dobbiamo dire che avrà 2 ampie limitazioni:
1) non potrà essere utilizzata contro i default avvenuti prima del 30 giugno 2008
e
2) non potrà essere usata per questioni riguardanti i servizi pubblici

Detto ciò e premesso che per le questioni riguardanti i servizi pubblici è allo studio un'apposita azione ( ne parleremo mercoledì prossimo) cerchiamo con poche e chiare spiegazioni di dare un primo quadro della figura in esame.

Partimo dalle Aree di diritti che possono essere tutelati:
a) Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori
Basterà pensare a tutti quei contratti conclusi attraverso moduli e formulari di adesione, come generalmente accade nell'ambito dei servizi bancari, telefonici assicurativi.
In quest'area si colloca sicuramente la responsabilità per negligenza (ed anche per dolo) dell'intermediario finanziario, e in ogni caso del proponente.
b) Diritti identici di consumatori finali
Non serve l'esistenza di un contratto, basterà solamente di essere in presenza di merce difettosa
c) Diritti dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette
Basti pensare alle pratiche concorrenziali scorrette e alle pubblicità ingannevoli

Ma in pratica come si può proporre una class action?
Anche un singolo cittadino potrà dare avvio alla procedura, depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali competenti (scelti fra i principali capoluoghi di regione)
Seguirà una verifica dei requisiti di ammissibilità.
Accertata la fondatezza della domanda sarà l'Ufficio Giudiziario a dare l'opportuna pubblicità affinchè altri consumatori nelle medesime condizioni possano intervenire

Passati 120 giorni e definita la lista degli aderenti avremo l'inizio della procedura vera e propria.

Ricordiamo che sarà il Tribunale che determinerà il corso della procedura assicurando l'equa, efficace e sollecita gestione del processo, anche al fine di evitare omplicazioni o indebiti risarcimenti.

Sottolineamo poi, come tutti gli aderenti all'azione che eventualmente avessero interesse o avessero raggiunto un accordo privato potranno in qualsiasi momento abbandonare la clas action


Mercoledì prossimo pubblichiamo l'esame dell'azione per le questioni riguardanti i servizi publici

venerdì 24 aprile 2009

civile: Cass. Sent. 8903/2009 irrisarcibilità danno da stress

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA STRESS CON SUPPOSTA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TRANQUILLITA’ – IRRISARCIBILITA’ SECONDO I NUOVI CRITERI DELLE SS.UU. N. 26972 DEL 2008 Con la sentenza n. 8703 del 2009 la terza sezione della Corte di legittimità ritorna sui temi relativi alla qualificazione e alla rilevanza del danno non patrimoniale che trova il suo referente normativo nell’art. 2059 c.c. ed applica ad una particolare fattispecie (in cui l’attore rivendicava un danno da stress, con relativa lesione del suo diritto alla tranquillità, per i disagi sopportati ai fini dell’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale) i nuovi criteri direttivi da osservare in tema di risarcibilità di tale forma di danno come cristallizzati nella recente e fondamentale sentenza n. 26972 del 2008 (e in quelle omologhe e coeve nn. 26973, 26974 e 26075) delle Sezioni unite, con la quale – come è noto – è stata esclusa, tra l’altro, anche l’autonomia della categoria del c.d. “danno esistenziale”.

venerdì 20 marzo 2009

Cassazione 4492/2009 - Responsabilità civile e legittima difesa

RESPONSABILITÀ CIVILE - LEGITTIMA DIFESA – PROVA - LESIONI RECIPROCHE Ai fini dell’applicazione dell'art. 2044 cod. civ., dal quale si evince che la responsabilità per danni è esclusa quando il danno è arrecato per difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, è necessario che chi invoca la scriminante penalistica della legittima difesa per svincolarsi dall’obbligo risarcitorio provi pienamente la sussistenza della stessa, non essendo sufficiente nel giudizio civile la “semiplena probatio” che, invece, nel processo penale può determinare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p.. (Nella specie la S.C., nell’annullare la sentenza di merito, ha reputato non corretto il ragionamento della Corte di Appello che aveva ritenuto presuntivamente provata la legittima difesa in presenza di lesioni reciproche, così rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da uno dei soggetti lesi).

venerdì 13 marzo 2009

Cass. Sent 4829/2009: Spese giudiziali - condanna colpa grave

PROCESSO CIVILE – SPESE GIUDIZIALI – CONDANNA PER COLPA GRAVE E’ stata inflitta alla parte ricorrente, soccombente nel giudizio di cassazione, la condanna per responsabilità aggravata, così come previsto nell’art. 385, quarto comma cod. proc. civ., introdotto dalla L.n. 40 del 2006, per avere omesso negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto ed essersi limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le “rationes decidendi” e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a evidenziare profili di erroneità della sentenza impugnata

mercoledì 11 febbraio 2009

Civile, locazioni, determinazione valore della causa

In materia di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente.

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1467

lunedì 9 febbraio 2009

Civile - Distanze legali - Cass. Sent. 1073/2009

DISTANZE LEGALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO O DEL SOLO RISARCIMENTO DANNI - CRITERI
In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.

Civile: durata ragionevole del processo amministrativo. Cass. Sent. 1732/2009

DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - CONSIDERAZIONE UNITARIA RISPETTO ALLA COGNIZIONE - ESCLUSIONE - AUTONOMIA DEI DUE GIUDIZI - CONSEGUENZE
Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.

Processo civile, termini impugnazione - Cass. Sent. 557/2009

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - TERMINE LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.

lunedì 5 gennaio 2009

IMPUGNAZIONI CIVILI – ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE EX ART. 23, COMMA 1 L. N. 689 DEL 1981 – IMPUGNABILITA’

Le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi del primo comma dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l'appello, in quanto la riforma introdotta dal d.lgs n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato la citata disposizione normativa.
Ordinanza n. 28147 del 25 novembre 2008

Civile: Decreto ingiuntivo, spese

Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria

lunedì 1 settembre 2008

Bentornati

Un caloroso saluto a tutti.

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