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venerdì 16 ottobre 2009
Forum: Legittimità e merito : Civile Cause di prelazione - privilegi
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».
Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009
lunedì 14 settembre 2009
Spese di giudizio: diritto al rimborso
Va da se che per opporsi alle suddette cartelle esattoriali si deve instaurare un procedimento innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, quindi il cittadino deve sostenere delle spese, queste spese venivano per prassi consolidata compensate.
La Cassazione ha però rivoluzionato questo orientamento:
Cassaz. Civ. 19.11.2007, n. 23993 espone che nel valutare la soccombenza e la conseguente condanna alle spese processuali, non si può omettere di considerare che, seppure in casi particolari, il cittadino può essere assoggettato ad esazione senza che ne ricorrano i presupposti e che, in tal caso, egli venga a trovarsi nella condizione di dover far valere le proprie ragioni in un giudizio, con l’accollo delle spese relative. Adire il Giudice e farsi assistere professionalmente costituiscono, in simili casi, l’attuazione concreta di un diritto inviolabile previsto dall’art. 24 della Costituzione.
venerdì 31 luglio 2009
Civile: Responsabilità del mediatore . Cass. 16382/2009
venerdì 17 luglio 2009
Civile: Affissione abusiva di manifesti
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Cass. Sent 13770/2009
venerdì 26 giugno 2009
Civile: inquinamento acustico
L’ordinanza in materia di contenimento di emissioni acustiche non concreta riproduzione del generico potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, radicando invece la Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447 un potere di intervento ordinario in capo al Sindaco, atteso che la citata legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, costituendo la predetta ordinanza l'ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.
L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
Dal sito altalex, leggi la sentenza
lunedì 22 giugno 2009
Civile: Risarcibilità del danno non patrimoniale
Ingiustizia cd. costituzionalmente qualificata
L’INTERESSE CHE SI ASSUME LESO E’ UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA (OPPURE E’ RICONDUCIBILE AD UNA ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONSENTE IL RISTORO EX ART. 2059 C.C.)
Gravità dell’Offesa
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Serietà del danno
Il danno non deve essere “bagatellare” e, cioè, futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, sia tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. I pregiudizi connotati da “futilità” devono essere accettati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
Onere della prova
l’onere incombe sul danneggiato
No alle duplicazioni risarcitorie
Non “esiste” un danno esistenziale e le varie definizioni hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.
Liquidazione equitativa
solo se il danno è provato nell’an, anche tramite presunzioni
Confronta:
Cassazione: Sentenza 4 giugno 2009, n. 12885
Vuoi saperne di più
Legal
venerdì 29 maggio 2009
Civile: Riforma del processo
Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" (collegato alla Finanziaria 2009).
Opportuno segnalare le modifiche più importanti in materia di diritto processuale civile.
Vedi l'articolo con tutte le novità sul sito di Altalex.
venerdì 22 maggio 2009
Civile: Testamento - condizioni - illiceità. Sent. 8491/2009
martedì 28 aprile 2009
CLASS ACTION - Volume 1
Il nuovo strumento diverrà operativo dal 1 luglio 2009 , ma già dobbiamo dire che avrà 2 ampie limitazioni:
1) non potrà essere utilizzata contro i default avvenuti prima del 30 giugno 2008
e
2) non potrà essere usata per questioni riguardanti i servizi pubblici
Detto ciò e premesso che per le questioni riguardanti i servizi pubblici è allo studio un'apposita azione ( ne parleremo mercoledì prossimo) cerchiamo con poche e chiare spiegazioni di dare un primo quadro della figura in esame.
Partimo dalle Aree di diritti che possono essere tutelati:
a) Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori
Basterà pensare a tutti quei contratti conclusi attraverso moduli e formulari di adesione, come generalmente accade nell'ambito dei servizi bancari, telefonici assicurativi.
In quest'area si colloca sicuramente la responsabilità per negligenza (ed anche per dolo) dell'intermediario finanziario, e in ogni caso del proponente.
b) Diritti identici di consumatori finali
Non serve l'esistenza di un contratto, basterà solamente di essere in presenza di merce difettosa
c) Diritti dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette
Basti pensare alle pratiche concorrenziali scorrette e alle pubblicità ingannevoli
Ma in pratica come si può proporre una class action?
Anche un singolo cittadino potrà dare avvio alla procedura, depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali competenti (scelti fra i principali capoluoghi di regione)
Seguirà una verifica dei requisiti di ammissibilità.
Accertata la fondatezza della domanda sarà l'Ufficio Giudiziario a dare l'opportuna pubblicità affinchè altri consumatori nelle medesime condizioni possano intervenire
Passati 120 giorni e definita la lista degli aderenti avremo l'inizio della procedura vera e propria.
Ricordiamo che sarà il Tribunale che determinerà il corso della procedura assicurando l'equa, efficace e sollecita gestione del processo, anche al fine di evitare omplicazioni o indebiti risarcimenti.
Sottolineamo poi, come tutti gli aderenti all'azione che eventualmente avessero interesse o avessero raggiunto un accordo privato potranno in qualsiasi momento abbandonare la clas action
Mercoledì prossimo pubblichiamo l'esame dell'azione per le questioni riguardanti i servizi publici
venerdì 24 aprile 2009
civile: Cass. Sent. 8903/2009 irrisarcibilità danno da stress
venerdì 20 marzo 2009
Cassazione 4492/2009 - Responsabilità civile e legittima difesa
venerdì 13 marzo 2009
Cass. Sent 4829/2009: Spese giudiziali - condanna colpa grave
mercoledì 11 febbraio 2009
Civile, locazioni, determinazione valore della causa
Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1467
lunedì 9 febbraio 2009
Civile - Distanze legali - Cass. Sent. 1073/2009
In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.
Civile: durata ragionevole del processo amministrativo. Cass. Sent. 1732/2009
Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.
Processo civile, termini impugnazione - Cass. Sent. 557/2009
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
lunedì 5 gennaio 2009
IMPUGNAZIONI CIVILI – ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE EX ART. 23, COMMA 1 L. N. 689 DEL 1981 – IMPUGNABILITA’
Ordinanza n. 28147 del 25 novembre 2008
Civile: Decreto ingiuntivo, spese
lunedì 1 settembre 2008
Bentornati
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