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venerdì 17 luglio 2009

Civile: Affissione abusiva di manifesti

SANZIONI AMMINISTRATIVE - AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI PUBBLICITARI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA PERSONA GIURIDICA – CONDIZIONI
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Cass. Sent 13770/2009

lunedì 20 aprile 2009

Cartelle pazze : cosa fare

Problema frequente è il vedersi recapitare un'ingiunzione di pagamento, inviata da ditte specializzate che per conto dei Comuni inviano ai trasgressori del Codice della Strada che non hanno pagato la sanzione tale atto.

Cosa fare, nel caso in cui si sia già pagato?

Preliminarmente è bene ricordare che l’onere della prova dell’avvenuto pagamento incombe certamente sul debitore apparente e, quindi, il ricorrente dovrà fornire la prova dell’avvenuto pagamento entro il termine breve di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, qualora non si sia proceduto a contestazione immediata.

E’ altresì onere del ricorrente fornire il riscontro esatto fra l’importo ingiunto e quanto pagato. Fermo quanto si dirà al punto che segue, il ricorrente potrà sostenere di avere adempiuto al proprio obbligo di pagamento, estinguendo così la pretesa sanzionatoria, solo allorchè fra l’atto a lui notificato e il pagamento effettuato vi sia totale identità di dati numerici, inerenti gli importi da pagare.

L’amministrazione ha l’obbligo di produrre i documenti relativi alla tempestiva contestazione (immediata o successiva), alla regolarità formale delle notifiche, ed ogni altro atto che fornisca la prova dell’avvenuto formarsi del titolo esecutivo. La formazione del ruolo esattoriale, infatti, può avvenire solo in forza di un titolo esecutivo e la relativa prova deve essere fornita dall’ente impositore, titolare del credito sostanziale.

Detto questo però è essenziale ricordare che il cittadino ha uno strumento a sua difesa, che può proporre personalmente, nel termine però di 30 giorni innanzi al Giudice di Pace competente per territorio (ossia il Giudice di Pace della località dove è stata elevata la contravvenzione).

Infatti malgrado sia stato concesso ai Comuni e alle Province facoltà di affidare a società esterne il recupero del presunto credito, questo procedimento è illegittimo, infatti: L’operato di queste amministrazioni, viola il principio di specialità in materia di riscossione di multe non pagate, disciplinato dall'art. 27 L. 689/81, disposizione “non abrogata da successive norme di legge” in forza della quale “la riscossione è prevista inequivocabilmente tramite ruolo“, senza possibilità di deroghe, soprattutto ad opera di fonti secondarie. L’utilizzo di questo strumento di riscossione viola, inoltre, il principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto si traduce in un ingiustificato aggravio di spese per il cittadino, costretto a pagare onerosi costi aggiuntivi, in contrasto anche con l'art. 52 comma 5 lett. c) del sopra richiamato D.Lvo. 446/97.

Una volta ricevuta l'ingiunzione di pagamento, sarà buona cosa, se si dispone ancora della ricevuta di pagamento di rivolgersi al Comando dei Vigili Urbani competente, e in via di autotutela sarà possibile provvedere allo sgravio della posizione. Nel caso in cui non si dovesse aver conservato la ricevuta sarà possibile proporre opposizione