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venerdì 4 settembre 2009
Penale: sicurezza sui luoghi di lavoro. Cass.29545/2009
LAVORO (DIRITTO PENALE) – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 303 D.LGS. N. 81 DEL 2008 - ADEMPIMENTO A SEGUITO DI INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE - APPLICABILITA' - OPERATIVITA' PER FATTI PREGRESSI - AMMISSIBILITA' Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo.
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venerdì 19 giugno 2009
Penale: Peculato
PECULATO - UTILIZZO DI DENARO ERARIALE ACCREDITATO SU CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO A "SPESE RISERVATE" - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONE CAUSALE - CONFIGURABILITA' DEL REATO - SUSSISTENZA Integra il delitto di peculato l’utilizzazione di denaro pubblico nell’ambito di “spese riservate”, quando non si dia una giustificazione certa del loro impiego per finalità corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che le effettua. In motivazione, la S.C. ha precisato che in assenza di una giustificazione causale, cui anche le spese qualificate come riservate sono soggette, la spesa di per sé determina interversione del possesso ed appropriazione, realizzando un’utilizzazione intrinsecamente illecita.
Cass. Sent. 23066/09
Cass. Sent. 23066/09
Penale: Edilizia, abuso
Con la decisione in esame la Corte, in una fattispecie avente ad oggetto il sequestro preventivo di un’area interessata da attività edificatoria a seguito di rilascio di permesso di costruire, si sofferma sui riflessi penalistici dell’istituto del c.d. “vincolo di asservimento di terreno per scopi edificatori” (o “cessione di cubatura”), affermando che gli effetti derivanti da tale vincolo, decorrenti dal momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, hanno carattere definitivo ed irrevocabile ed integrano una qualità oggettiva dei terreni, producendo una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. Ne consegue che è preclusa la possibilità di richiedere ed assentire ulteriori interventi eccedenti i volumi costruttivi sul fondo asservito, attesa la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, rendendosi configurabile il reato edilizio anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato.
Cass. Sent 21117/09
Cass. Sent 21117/09
Penale - Locazione di alloggio a stranieri senza il permesso di soggiorno
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO – NECESSITA’ DEL DOLO SPECIFICO – INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce la condotta di chi dà alloggio a titolo oneroso ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare.
Cass. Sent 19171/09
Cass. Sent 19171/09
venerdì 17 aprile 2009
Penale: Cass. Sent. 12165/2009
IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - RINUNCIA IMPLICITA - CONDIZIONI In tema di impugnazioni, la mera assenza in giudizio della parte civile che abbia proposto ritualmente appello non puo’ essere di per sé considerata quale manifestazione inequivoca di una implicita rinunzia all’impugnazione.
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venerdì 13 marzo 2009
Cass. Sent. 5001/2009 Ingiuste misure cautelari
MISURE CAUTELARI – RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE – APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA – AMMISSIBILITA’ La Corte ha per la prima volta ritenuto ammissibile la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in relazione alla restrizione della libertà indebitamente sofferta per l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
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Cass. 6266/2009 Penale: termini processuali, ineffica
TERMINI PROCESSUALI – RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE – INEFFICACIA DELLE MISURE COERCITIVE - ESCLUSIONE La pronuncia afferma che, nel caso di provvedimento di restituzione dell’imputato nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art.175 cod. proc. pen., la “scarcerazione” dell’imputato detenuto conseguente a tale decisione, di cui al comma settimo, presuppone che sia stata inflitta condanna a pena detentiva e che l’imputato si trovi detenuto in esecuzione del giudicato caducato dalla restituzione; resta conseguentemente impregiudicata, secondo la Corte, l’efficacia delle eventuali misure cautelari già poste a carico dell’imputato al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e nuovamente operative per effetto del riacquisto dello status di imputato a seguito della intervenuta restituzione nel termine.
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martedì 20 gennaio 2009
CACCIA – ESERCIZIO DELLA CACCIA SPARANDO DA AUTOVEICOLI, DA NATANTI O DA AEROMOBILI - NECESSITA' DI ESPLOSIONE DI COLPI DI ARMA DA FUOCO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale era contestato il reato di esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma primo, lett. i), L. n. 157 del 1992) – ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non occorre l’esplosione di colpi di arma da fuoco, ma è sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorchè la selvaggina sia stata avvistata e sia venuta a tiro.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
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lunedì 1 dicembre 2008
Penale: Cassazione Sent. 43189/2008 detenzione di materiale pornografico
DELITTI CONTRO LA PERSONA – DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO - CONDOTTE VIETATE - CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame - in una fattispecie nella quale era contestato all’imputato di essersi procurato per via telematica materiale pedopornografico ottenuto mediante lo sfruttamento di minori - la Corte, dopo aver comparato il testo vigente della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 600 quater cod. pen. con la formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, ha affermato che le condotte oggi contemplate (procurarsi o detenere) non integrano due diverse ipotesi di reato, ma rappresentano distinte modalità di perpetrazione del medesimo reato, essendo escluso tra di esse il concorso formale.
Con la decisione in esame - in una fattispecie nella quale era contestato all’imputato di essersi procurato per via telematica materiale pedopornografico ottenuto mediante lo sfruttamento di minori - la Corte, dopo aver comparato il testo vigente della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 600 quater cod. pen. con la formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, ha affermato che le condotte oggi contemplate (procurarsi o detenere) non integrano due diverse ipotesi di reato, ma rappresentano distinte modalità di perpetrazione del medesimo reato, essendo escluso tra di esse il concorso formale.
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lunedì 24 novembre 2008
Penale. Cass. 43313/2008 Guida in stato di ebbrezza
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – NORMA INCRIMINATRICE A FATTISPECIE PLURIME
La Corte ha chiarito che le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza configurate nell’art. 186 cod. strada, a seguito delle modifiche apportate dal d. l. n. 117 del 2007, integrano altrettante fattispecie autonome di reato, rilevando come tra le disposizioni che le prevedono non intercorra alcun rapporto di specialità che consenta di considerare alcune delle ipotesi come mere circostanze aggravanti delle altre.
La Corte ha chiarito che le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza configurate nell’art. 186 cod. strada, a seguito delle modifiche apportate dal d. l. n. 117 del 2007, integrano altrettante fattispecie autonome di reato, rilevando come tra le disposizioni che le prevedono non intercorra alcun rapporto di specialità che consenta di considerare alcune delle ipotesi come mere circostanze aggravanti delle altre.
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domenica 16 novembre 2008
Penale: reato ambientale
RIFERIBILITA', OLTRE CHE AI REATI INTRODOTTI DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L., AI SOLI REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E NON A QUELLI AMBIENTALI "IN GENERE"
Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un conflitto negativo di competenza tra un G.i.p. circondariale ed il G.i.p. collegiale presso il Tribunale di Napoli costituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 90 del 2008 (conv., con modd. in L. n. 123 del 2008), ha affermato che la speciale competenza attribuita agli organi giurisdizionali indicati al predetto art. 3 è limitata ai soli procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania (ovvero ai reati introdotti dall’art. 2 del nuovo testo nonché a quelli previsti e sanzionati dalla Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) e non si estende ai reati ambientali in genere.
Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un conflitto negativo di competenza tra un G.i.p. circondariale ed il G.i.p. collegiale presso il Tribunale di Napoli costituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 90 del 2008 (conv., con modd. in L. n. 123 del 2008), ha affermato che la speciale competenza attribuita agli organi giurisdizionali indicati al predetto art. 3 è limitata ai soli procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania (ovvero ai reati introdotti dall’art. 2 del nuovo testo nonché a quelli previsti e sanzionati dalla Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) e non si estende ai reati ambientali in genere.
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lunedì 10 novembre 2008
penale: Proscioglimento Cassazione SS.UU. Sent 40049 / 2008
SENTENZA – PROSCIOGLIMENTO – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE – FORMULA – ERRONEITÀ – PARTE CIVILE – RICORSO PER SALTUM – INTERESSE
Le Sezioni unite hanno statuito, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la formula di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» deve essere adottata in presenza di una causa di giustificazione, come quella dell’esercizio del diritto di critica nelle condotte di diffamazione. Hanno poi aggiunto che il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che non contesti l’accertamento della causa di giustificazione e sia diretto soltanto alla sostituzione della formula, da quella «perché il fatto non sussiste» a quella «perché il fatto non costituisce reato», è inammissibile per difetto di un interesse concreto. Al di là della formula, infatti, la sentenza di proscioglimento, che abbia accertato l’esistenza della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ha comunque effetti vincolanti nel giudizio civile per il risarcimento.
Le Sezioni unite hanno statuito, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la formula di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» deve essere adottata in presenza di una causa di giustificazione, come quella dell’esercizio del diritto di critica nelle condotte di diffamazione. Hanno poi aggiunto che il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che non contesti l’accertamento della causa di giustificazione e sia diretto soltanto alla sostituzione della formula, da quella «perché il fatto non sussiste» a quella «perché il fatto non costituisce reato», è inammissibile per difetto di un interesse concreto. Al di là della formula, infatti, la sentenza di proscioglimento, che abbia accertato l’esistenza della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ha comunque effetti vincolanti nel giudizio civile per il risarcimento.
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lunedì 27 ottobre 2008
Penale - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - GETTO PERICOLOSO DI COSE - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI
Con la decisione in esame la Corte, dopo aver operato un’approfondita ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi in materia di inquinamento elettromagnetico, ha affermato: a) che il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 cod. pen.; b) che detto reato è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto; c) che il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Cassazione SENTENZA N. 36845 UD.13/05/2008
Cassazione SENTENZA N. 36845 UD.13/05/2008
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lunedì 6 ottobre 2008
Penale - Cassazione Sent 36700/2008
La Corte, relativamente ad una complessa vicenda che vedeva imputato un professore di un liceo per una serie di episodi di abuso di ufficio ed altri reati, ha stabilito, tra l’altro, che costituisce minaccia grave la indebita prospettazione della bocciatura rivolta ad un’alunna a seguito di un’assemblea di genitori nel corso della quale la madre di quest’ultima aveva proposto la rimozione del professore.
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lunedì 15 settembre 2008
Penale - Cassazione SENTENZA N. 28229 del 10/07/2008
RIFIUTI - NOZIONE DI RIFIUTO - COKE DA PETROLIO (PET - COKE) - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 4/2008 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
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venerdì 12 settembre 2008
Corte Europea dei diritti dell'Uomo Sentenza del 10/06/2008
PENA - ESECUZIONE - GRAVE INFERMITA' FISICA - MODALITA' DI ESECUZIONE
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
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lunedì 1 settembre 2008
DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – REATI CONCERNENTI SUPPORTI PRIVI DI CONTRASSEGNO SIAE EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 8.11.2008
SENTENZA N. 21579 UD.06/03/2008
la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.
la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.
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IMPUGNAZIONI – "PATTEGGIAMENTO" IN APPELLO – ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO AD OPERA DEL D.L. N. 92 DEL 2008 – CONSEGUENZE
La Corte ha precisato che la sentenza con cui il giudice d’appello ratifica l’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, il quale ha abrogato l’istituto del c.d. “patteggiamento” in appello, oltre a integrare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 b) e c) cod. proc. pen., peraltro sanabile essendo state le parti a dar causa all’invalidità, costituisce la violazione di una regola tassativa concernente l’ordo judiciorum, che si risolve nell’esercizio di un potere non più attribuito all’organo giurisdizionale e deve dunque essere annullata con rinvio per lo svolgimento nelle forme ordinarie del giudizio d’appello.
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ESECUZIONE - PENA DETENTIVA - CUSTODIA CAUTELARE E PER ALTRO REATO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - COMPUTO EX ART. 657 C.P.P.
SENTENZA N. 31416 UD. 10/07/2008
Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.
Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.
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