SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO – NECESSITA’ DEL DOLO SPECIFICO – INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce la condotta di chi dà alloggio a titolo oneroso ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare.
Cass. Sent 19171/09
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venerdì 19 giugno 2009
venerdì 27 febbraio 2009
Immobiliare: Una guida completa
L'aqcuisto di un immobile, è una fase importante nella vita di molti.
Spesso un incauto acquisto può generare, problemi che si prolungano per anni.
La crisi del settore immobiliare e il moltiplicarsi delle figure che agiscono nel settore ha reso la compravendita immobiliare, un contratto a cui dedicare la massima attenzione.
AmministrazioniAC, in collaborazione con un gruppo di esperti nel settore dell'immobiliare, del diritto del condominio e delle locazioni, offrirà su questo blog, alcuni preziosi consigli, che vanno ad arricchire la già ricca pagina delle documentazioni che puoi trovare qui.
Grazie per l'attenzione
Spesso un incauto acquisto può generare, problemi che si prolungano per anni.
La crisi del settore immobiliare e il moltiplicarsi delle figure che agiscono nel settore ha reso la compravendita immobiliare, un contratto a cui dedicare la massima attenzione.
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lunedì 22 dicembre 2008
Utilità: Sfratti proroga al 30 Giugno 2009
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Milleproroghe), è ulteriormente differita al 30 giugno 2009.
E' quanto prevede il Decreto Legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito con la legge 18 dicembre 2008 n. 199.
In particolare, sono 127 i comuni italiani (comprese le 14 città metropolitane) interessati dal provvedimento che ha l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà così come individuati dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9: "conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza".
E' quanto prevede il Decreto Legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito con la legge 18 dicembre 2008 n. 199.
In particolare, sono 127 i comuni italiani (comprese le 14 città metropolitane) interessati dal provvedimento che ha l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà così come individuati dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9: "conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza".
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lunedì 27 ottobre 2008
Immobili: cessione e locazione - un utile guida
LOCAZIONE
Le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di qualsiasi soggetto sono sempre esenti dall'applicazione dell'imposta e scontano un'imposta di registro pari al 2%.
Diversa è la situazione per i fabbricati strumentali (categorie A10/B/C/D), il cui regime naturale rimane sempre l'esenzione, tranne tre casi di applicazione dell'Iva:
a) Obbligo di applicazione dell'Iva nei confronti di soggetti che effettuano operazioni esenti per almeno il 75% sul totale (ad esempio banche, imprese di assicurazione);
b) Obbligo di applicazione dell'Iva sulla locazione effettuata nei confronti di cessionari non soggetti passivi di imposta (ad esempio i non titolari di partita Iva);
c) Facoltà per il locatore di applicazione dell'imposta sui canoni di locazione.
È questa ultima possibilità di optare per il regime di imponibilità che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza subire la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta, compresa quella relativa all'acquisto dell'immobile, mediante la procedura della rettifica.
Non sono ancora chiare le modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere esercitata con la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione entro il 1° ottobre contenente gli elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'assolvimento dell'imposta di registro dell'1%, ma sarà la stessa Agenzia ad emanare un provvedimento del Direttore entro il 15 settembre in cui saranno stabiliti modalità e termini degli adempimenti.
CESSIONE
Anche per quanto riguarda le cessioni di edifici, la regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
A questa regola generale si sottrae tutta una serie di eccezioni nelle quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.
Fabbricati abitativi: la relativa cessione è soggetta ad Iva se effettuata da imprese costruttrici o di ripristino entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (vale la data di comunicazione di fine lavori) Fabbricati strumentali: sono quattro le ipotesi di relativa cessione soggetta ad Iva.
a) Cessione da parte di imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni;
b) Cessione da parte di soggetti passivi d'imposta nei confronti di acquirenti soggetti passivi che effettuano operazioni esenti almeno pari al 75% del totale;
c) Cessione da parte di soggetti passivi verso cessionari non soggetti passivi d'imposta;
d) Scelta del cedente di optare per il regime Iva nel contesto dell'atto di cessione.
Il decreto ha previsto tuttavia l'applicazione di una imposta ipocatastale pari al 4% (imposta ipotecaria al 3% e imposta catastale all'1%) per la vendita di fabbricati strumentali fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente sia di operazione cui l'Iva si applica ordinariamente.
RETTIFICA
Le modifiche alle regole Iva con il passaggio dall'imponibilità all'esenzione delle locazioni e delle cessioni dei fabbricati anche strumentali, avrebbero provocato un rilevante danno per le imprese del settore, tenute secondo l'articolo 19-bis, comma 3 del Dpr 633/72 ad effettuare complicati calcoli di rettifica delle detrazioni per salvaguardare il principio della neutralità dell'Iva.
Il legislatore nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 ha limitato i casi di rettifica della detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuata in passato.
Per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 occorre distinguere due casi:
a) Per le società che non hanno costruito o ripristinato gli edifici abitativi (immobiliari di rivendita o qualsiasi altro tipo di società) non scatta mai la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis 2, indipendemente dall'anno di acquisto del fabbricato.
b) Per le imprese costruttrici o di ripristino si apre un doppio binario: se la costruzione o l'intervento è terminato prima del 4 luglio 2002 (quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto), non si rettifica la detrazione né per cambio di regime né di destinazione; se invece i lavori sono finiti dopo il 4 luglio 2002 si applicherà la rettifica all'atto del primo impiego di locazione o cessione.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali sono tre le ipotesi da prendere in considerazione:
a) Non scatta la rettifica se l'impresa opta per l'imponibilità nel primo atto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
b) Non scatta la rettifica se la locazione o vendita è soggetta obbligatoriamente (vedi casi descritti in precedenza) ad Iva;
c) La rettifica scatta se l'impresa non opta per l'imponibilità
Le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di qualsiasi soggetto sono sempre esenti dall'applicazione dell'imposta e scontano un'imposta di registro pari al 2%.
Diversa è la situazione per i fabbricati strumentali (categorie A10/B/C/D), il cui regime naturale rimane sempre l'esenzione, tranne tre casi di applicazione dell'Iva:
a) Obbligo di applicazione dell'Iva nei confronti di soggetti che effettuano operazioni esenti per almeno il 75% sul totale (ad esempio banche, imprese di assicurazione);
b) Obbligo di applicazione dell'Iva sulla locazione effettuata nei confronti di cessionari non soggetti passivi di imposta (ad esempio i non titolari di partita Iva);
c) Facoltà per il locatore di applicazione dell'imposta sui canoni di locazione.
È questa ultima possibilità di optare per il regime di imponibilità che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza subire la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta, compresa quella relativa all'acquisto dell'immobile, mediante la procedura della rettifica.
Non sono ancora chiare le modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere esercitata con la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione entro il 1° ottobre contenente gli elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'assolvimento dell'imposta di registro dell'1%, ma sarà la stessa Agenzia ad emanare un provvedimento del Direttore entro il 15 settembre in cui saranno stabiliti modalità e termini degli adempimenti.
CESSIONE
Anche per quanto riguarda le cessioni di edifici, la regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
A questa regola generale si sottrae tutta una serie di eccezioni nelle quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.
Fabbricati abitativi: la relativa cessione è soggetta ad Iva se effettuata da imprese costruttrici o di ripristino entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (vale la data di comunicazione di fine lavori) Fabbricati strumentali: sono quattro le ipotesi di relativa cessione soggetta ad Iva.
a) Cessione da parte di imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni;
b) Cessione da parte di soggetti passivi d'imposta nei confronti di acquirenti soggetti passivi che effettuano operazioni esenti almeno pari al 75% del totale;
c) Cessione da parte di soggetti passivi verso cessionari non soggetti passivi d'imposta;
d) Scelta del cedente di optare per il regime Iva nel contesto dell'atto di cessione.
Il decreto ha previsto tuttavia l'applicazione di una imposta ipocatastale pari al 4% (imposta ipotecaria al 3% e imposta catastale all'1%) per la vendita di fabbricati strumentali fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente sia di operazione cui l'Iva si applica ordinariamente.
RETTIFICA
Le modifiche alle regole Iva con il passaggio dall'imponibilità all'esenzione delle locazioni e delle cessioni dei fabbricati anche strumentali, avrebbero provocato un rilevante danno per le imprese del settore, tenute secondo l'articolo 19-bis, comma 3 del Dpr 633/72 ad effettuare complicati calcoli di rettifica delle detrazioni per salvaguardare il principio della neutralità dell'Iva.
Il legislatore nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 ha limitato i casi di rettifica della detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuata in passato.
Per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 occorre distinguere due casi:
a) Per le società che non hanno costruito o ripristinato gli edifici abitativi (immobiliari di rivendita o qualsiasi altro tipo di società) non scatta mai la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis 2, indipendemente dall'anno di acquisto del fabbricato.
b) Per le imprese costruttrici o di ripristino si apre un doppio binario: se la costruzione o l'intervento è terminato prima del 4 luglio 2002 (quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto), non si rettifica la detrazione né per cambio di regime né di destinazione; se invece i lavori sono finiti dopo il 4 luglio 2002 si applicherà la rettifica all'atto del primo impiego di locazione o cessione.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali sono tre le ipotesi da prendere in considerazione:
a) Non scatta la rettifica se l'impresa opta per l'imponibilità nel primo atto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
b) Non scatta la rettifica se la locazione o vendita è soggetta obbligatoriamente (vedi casi descritti in precedenza) ad Iva;
c) La rettifica scatta se l'impresa non opta per l'imponibilità
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lunedì 21 luglio 2008
Cassazione Sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008
CONTRATTI - LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - INDICAZIONE ERRONEA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA
Ad avviso della S.C., la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del contratto erronea, non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale, in quanto l’indicato errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del legislatore di riottenere la disponibilità dell’immobile.
Ad avviso della S.C., la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del contratto erronea, non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale, in quanto l’indicato errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del legislatore di riottenere la disponibilità dell’immobile.
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