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venerdì 19 giugno 2009

Penale - Locazione di alloggio a stranieri senza il permesso di soggiorno

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO – NECESSITA’ DEL DOLO SPECIFICO – INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce la condotta di chi dà alloggio a titolo oneroso ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare.
Cass. Sent 19171/09

lunedì 10 novembre 2008

Stranieri: Tar Veneto Sent. 3125/2008

"PER LA CITTADINANZA NECESSARIA LA PROVA DELLA RESIDENZA DECENNALE NEL TERRITORIO DELLO STATO"

L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non richiede la mera presenza dello straniero nel territorio della Repubblica, ma prevede quale condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana che esso vi risieda legalmente da almeno dieci anni.
La condizione di “residenza legale”, richiesta dall’art. 9 citato, acquista concretezza attraverso il disposto dell’art. 1, comma 2 lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 , ai sensi del quale è legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Ne consegue che, per configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale” richiesto dall’art. 9 della legge, non è sufficiente il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza, ma è necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.
Inoltre il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi, né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare