Mentre il matrimonio, in mancanza di una diversa pattuizione da parte dei coniugi, determina automaticamente tra gli stessi l’istaurazione del regime della comunione dei beni (art.177ss c.c.), la convivenza non comporta alcun effetto di tale specie e i conviventi, pertanto, restano padroni ciascuno dei propri beni e dei propri acquisti, in regime di separazione.
Allorché uno dei conviventi more uxorio muoia, l’altro non ha alcun diritto ereditario.
Infatti, l’art.565 c.c non annovera il convivente more uxorio nella categoria dei successibili ab intestato del de cuius.
Quindi nel caso specifico sottopostomi la compagna del padre, alla morte di questi, non avrà per legge alcun diritto sulle due proprietà accennate.
Il padre potrebbe disporre a favore della compagna solo mediante testamento, ma sempre nei limiti della quota disponibile e mai intaccando la quota legittima (o riserva) spettante ai legittimari (figli eredi) che, nell’ipotesi contraria, potrebbero agire per ottenere la reintegrazione della stessa mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Stesso discorso per le donazioni che il padre avesse effettuato in vita a favore della convivente more uxorio
Un unico referente per la consulenza per investimenti immobiliari ed assistenza nella tutela del patrimonio
Visualizzazione post con etichetta diritti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritti. Mostra tutti i post
domenica 2 novembre 2008
venerdì 12 settembre 2008
Corte Europea dei diritti dell'Uomo Sentenza del 10/06/2008
PENA - ESECUZIONE - GRAVE INFERMITA' FISICA - MODALITA' DI ESECUZIONE
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
Etichette:
corte europea,
diritti,
esecuzione,
grave infermità,
penale,
uomo
Iscriviti a:
Post (Atom)